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Impronte digitali e iride. Le indicazioni dei Garanti Europei

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali News Letter 8 - 14 settembre 2003
Riportiamo di seguito il testo della news letter relativo ai sistemi biometrici:
Rischi, limiti e garanzie per un uso proporzionato dei dati biometrici, anche al fine di non costituire grandi banche dati.
L’impiego di sistemi biometrici non è lecito se non è proporzionato agli scopi che si vogliono raggiungere, in particolare nei casi in cui si propone di creare archivi centralizzati. Tali informazioni sono particolarmente delicate e il loro uso, se da un alto può contribuire a salvaguardare la privacy riducendo il ricorso ad altri dati personali quali nome, indirizzo o domicilio, dall’altro può comportare rischi legati all’utilizzazione indebita o indiscriminata di informazioni desunte da tracce fisiche (come le impronte digitali) che una persona può lasciare anche senza rendersene conto.
Queste, in sintesi, le indicazioni emerse da un documento di lavoro che i Garanti Europei riuniti a Bruxelles nel Gruppo presieduto da Stefano Rodotà hanno approvato lo scorso 1 agosto (disponibile in lingua inglese all’indirizzo http://www.europa.eu.int)
I Garanti si sono riservati di tornare sul tema in futuro proprio per fare in modo che le imprese ed i soggetti interessati all’impiego di sistemi biometrici sviluppino dispositivi sempre più “a misura di privacy”; il Gruppo richiama l’attenzione anche sull’opportunità di redigere appositi codici deontologici che fissino i criteri da seguire nello sviluppo e nell’utilizzo di sistemi biometrici.
Nel documento i Garanti partono dalla considerazione della diffusione crescente dei sistemi biometrici e dai seri rischi connessi alla possibile assuefazione dell’opinione pubblica rispetto all’impiego di tali sistemi. Dopo una rapida analisi delle tipologie di sistemi attualmente in uso - basati su informazioni “fisiologiche” (impronte digitali, iride, contorno della mano, DNA) oppure su informazioni di tipo comportamentale (andatura, analisi della tipologia di digitazione su tastiera) - le Autorità per la privacy chiariscono che le considerazioni svolte riguardano soltanto i dispositivi biometrici utilizzati per finalità di autenticazione e verifica, e non già quelli utilizzati per scopi di identificazione. E’ una distinzione importante, anche se, di fatto, la maggioranza dei sistemi biometrici sono utilizzati spesso per entrambi gli scopi.
I Garanti hanno sottolineato come la fase dell’acquisizione del dato biometrico assuma un valore fondamentale. Infatti, nella fase detta di “arruolamento” (enrolment) il dato “grezzo” di partenza (impronta, iride, DNA), l’algoritmo utilizzato per estrarne un modello matematico da memorizzare (template) e quello utilizzato per la cifratura di tale modello, sono tutti compresenti. Sarà, dunque, particolarmente necessario garantire la massima sicurezza in questa fase, anche alla luce dei requisiti fissati dalla Direttiva europea in materia di protezione dei dati personali (Art. 15 - Misure di sicurezza). Inoltre, per autenticare o verificare l’identità di una persona, non è necessario disporre di un archivio centralizzato contenente tutti i dati biometrici raccolti - cosa che è invece necessaria ai fini dell’identificazione, dovendosi confrontare il dato relativo al singolo soggetto con quelli di tutti i soggetti le cui informazioni sono conservate, appunto, nell’archivio. Ne consegue, a giudizio dei Garanti, che per le procedure di autenticazione e/o verifica attraverso sistemi biometrici è preferibile utilizzare, in linea di principio, dispositivi decentralizzati - ad esempio, smart cards, nei cui chip siano contenuti i dati biometrici del soggetto da autenticare.
Un altro elemento di specificità connesso ai dati biometrici riguarda la possibilità di raccoglierli più che mai all’insaputa del singolo interessato - soprattutto nel caso delle impronte digitali o del DNA. Ciò comporta, in particolare, il rischio di un’utilizzazione indiscriminata proprio per il coefficiente di “ridotta invasività” che caratterizza la raccolta di alcune categorie di dati biometrici.
Alla luce di queste considerazioni, i Garanti hanno elaborato una serie di indicazioni che intendono fornire un quadro di riferimento omogeneo a livello europeo sia per l’industria dei sistemi biometrici sia per gli utenti di tali sistemi.
a) In primo luogo, i Garanti ribadiscono che il trattamento di dati biometrici è un trattamento di dati personali. Il dato biometrico resta assolutamente personale anche in forma di “template”, ossia di modello matematico - essendo possibile considerarlo come un’informazione relativa ad una persona fisica “identificata o identificabile” anche attraverso “uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica”. Dunque si applicano integralmente i principi della Direttiva in materia di protezione dei dati personali, fin dalla fase di “arruolamento” sopra descritta.
b) E’ necessario identificare con chiarezza le finalità del ricorso a sistemi biometrici e valutare se tale ricorso sia realmente proporzionato rispetto alle finalità stesse, ossia se lo scopo che ci si prefigge può essere raggiunto egualmente attraverso modalità meno invasive. E’ questo uno dei principi-cardine della direttiva, dal quale discende anche la preferenza accordata dai Garanti al trattamento di dati che possano essere memorizzati su un dispositivo periferico (smart card, tessera magnetica), anziché in un archivio centralizzato: così facendo, si riducono i rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (possibili incroci di dati, interconnessioni, accessi non autorizzati).
c) Il rispetto del principio di finalità comporta inoltre il divieto di utilizzare i dati biometrici per finalità incompatibili con quelle per cui essi sono stati raccolti - dunque, se il dato biometrico viene raccolto per verificare l’accesso dei dipendenti a determinate aree o settori, non può essere utilizzato per monitorarne l’attività lavorativa.
d) Se si decide di ricorrere a sistemi centralizzati, ad esempio per installazioni di massima sicurezza, i Garanti ritengono che i rischi possibili per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati impongano un controllo preliminare ai sensi dell’art. 20 della Direttiva da parte delle singole autorità nazionali.
e) Restano fermi anche tutti i requisiti legati all’informazione degli interessati - ovviamente con il divieto di utilizzare dati biometrici raccolti all’insaputa di questi ultimi (e in questo senso, i rischi legati a sistemi basati sulla raccolta di impronte digitali o sul riconoscimento vocale sembrano più consistenti).
Anche la legittimità del trattamento deve basarsi sui principi stabiliti nella Direttiva (Art. 7), fra i quali il consenso del singolo interessato - che deve essere veramente “specifico” e “libero”.
La Newsletter è consultabile sul sito Internetwww.garanteprivacy.it

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Lo spamming è un reato. Previste sanzioni fino alla carcerazione

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali Comunicato stampa del 3 settembre 2003
Nuovo intervento del Garante sul problema dello spam.
Riportiamo di seguito il testo integrale del comunicato stampa:
Lo spamming a fini di profitto è un reato.
Inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge. Se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all’autorità giudiziaria. Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione. La normativa sulla privacy non permette di utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente del messaggio e l’indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano più usati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha posto in chiara evidenza i profili penali tornando ad occuparsi con un provvedimento generale del fenomeno dello spamming, cioè dell’invio massiccio ed indiscriminato di messaggi pubblicitari non richiesti, che interessa singoli utenti Internet e piccole e medie imprese costrette a sopportare vari costi.
Oltre a rappresentare una fastidiosa intrusione, lo spamming comporta infatti ingenti spese, in termini di tempo, di costi di utilizzazione della linea telefonica, di misure organizzative e tecnologiche per contrastare virus, tentate truffe, messaggi e immagini inadatti a minori, riversando sugli utenti i costi di una pubblicità a volte aggressiva e insistente.
Dopo una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere l’attività illecita di alcune aziende e persone fisiche e a denunciarne talune all’autorità giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea, il Garante ha adottato un nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati all’invio in Internet di e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento della recente direttiva europea avvenuto con il Codice in materia di protezione dei dati personali da poco pubblicato decreto legislativo n. 196/2003.
Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere resente che:
1 è necessario il consenso informato del destinatario. Gli indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su Internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per l’invio di messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi partecipa a newsgroup, forum, chat, di chi è inserito in una lista anagrafica di abbonati ad un Internet provider o ad una newsletter, o i dati pubblicati su siti web di soggetti privati o di pubblici per fini istituzionali. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono "pubblici" nel senso corrente del termine
2 il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l’invio dei messaggi
3 il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell’invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati: vale dunque la regole dell’opt-in, cioè della accettazione preventiva di chi riceve le e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out)
4 non è ammesso l’invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l’indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere. È comunque opportuno indicare nell’oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o commerciale
5 chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall’archivio etc.)
6 chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all’invio di materiale pubblicitario
7 la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette black list) non deve comportare oneri per gli interessati.
L’autorità ha disposto per un’ampia serie di destinatari un ulteriore divieto dell’attività, già illecita in base alla legge, indicando alcune modalità per tutelare i diritti degli interessati anche di fronte all’autorità giudiziaria penale o in caso di e-mail provenienti dall’estero. Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla "multa", in particolare per omessa informativa all’utente (fino a 90mila euro); alla sanzione penale qualora l’ uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne per sè o per altri un profitto o per arrecare ad altri un danno (reclusione da 6 mesi a 3 anni).
È prevista anche la sanzione accessoria della pubblicazione della pronuncia penale di condanna o dell’ordinanza amministrativa di ingiunzione. Ulteriori conseguenze possono riguardare l’eventuale risarcimento del danno e le spese in controversia giudiziaria o amministrativa.
Il provvedimento del Garante è consultabile sul sito www.garanteprivacy.it
Roma 3 settembre 2003

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