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Le direttive ATEX nella rivelazione gas: Obblighi e conseguenze

Giacomo Frigo - Sensitron S.r.l.

La nuova direttiva ATEX 94/9/CE
• Applicabile dal 1° Marzo 1996
• Obbligatoria dal 1° Luglio 2003
La nuova direttiva ATEX 94/9/CE "Nuovo approccio" prende in considerazione tutti i rischi di esplosione, di qualsiasi natura, che possano costituire una possibile fonte di innesco.
È applicabile a tutti i prodotti, anche non elettrici, che vengono utilizzati all’interno di un area potenzialmente esplosiva.
La direttiva "Nuovo approccio" fornisce i requisiti essenziali di sicurezza (Essential Safety Requirements ESR) che i prodotti devono soddisfare affinchè il loro utilizzo sia idoneo in aree potenzialmente esplosive.
I dispositivi di sicurezza (Rivelatori di gas) devono funzionare indipendentemente da ogni strumento di misura o controllo necessario all’esercizio (Allegato II 1.5.1 ESR).
La direttiva comprende strumenti per installazioni in ambienti classificati sia come gruppo II (superficie) sia come gruppo I (miniere), assumendo che rischi di esplosione, mezzi di protezione e metodi di controllo siano molto simili in entrambe le tipologie di impiego, sebbene la loro classificazione resti differente.
Sono stati definiti i criteri per classificare i rivelatori di gas in base al livello di protezione e la zona di impiego (vedi tabella Classificazione degli Apparati).
Procedure differenti di valutazione della conformità sono quindi previste in funzione del prodotto e della categoria . Per esempio, per quanto riguarda le apparecchiature elettriche di categoria 1 e 2 è necessario certificare un prototipo presso un Organismo Notificato (Allegato III – Esame CE del Tipo) nonchè sottoporre la produzione ad una sorveglianza da parte dell’Organismo Notificato (vedere tabella Valutazione Conformità).
Sono escluse dallo scopo di questa direttiva le seguenti apparecchiature:
-Apparecchiature mediche
-Sostanze chimiche esplosive instabili
-Apparecchiature per impiego domestico
-Dispositivi di protezione individuale già oggetto direttiva 89/686/EEC
-Navi marittime e unità mobili offshore
-Mezzi di trasporto
Classificazione delle apparecchiature
La direttiva si applica anche a strumenti di sicurezza e controllo installati all’esterno delle aree pericolose purchè abbiano funzione di protezione contro le esplosioni (ad esempio elettronica di controllo installata in area sicura collegate al trasduttore di gas con protezione EEx installati in area potenzialmente esplosiva).
Gli strumenti di protezione conformi alla direttiva devono essere marcati col simbolo che identifica la protezione contro le esplosioni, ossia la Epsylon-x all’interno dell’esagono, e devono indicare il marchio CE che comprovi la conformità anche alle direttive comunitarie già esistenti.
Gli strumenti di sicurezza con funzioni di misura (rivelatori di gas) devono conformarsi ad uno standard di prestazioni riconosciuto (EN 61779 parte 1 e parte 4) per gas infiammabili, allo scopo di soddisfare gli ESR (Allegato II 1.5.5 – 1.5.6). Ugualmente, per la sicurezza elettrica, gli strumenti di misura (rivelatori di gas) idonei per le categorie 1 e 2 devono essere sottoposti sia alla certificazione del prototipo sia alla sorveglianza sulla produzione da parte dell’Organismo Notificato.
Valutazione della Conformità Apparecchiature elettriche di categoria 1 e 2 (Gruppo II, Superficie) - Il prototipo va sottoposto ad un Organismo Notificato per la certificazione (Esame CE del Tipo)
- Sorveglianza della produzione:
• Controllo, eseguito dall'Organismo Notificante, del sistema di qualità adottato dal fabbricante
• Verifica del processo di produzione da parte dell’Organismo Notificante
Apparecchiature elettriche di categoria 3 (Gruppo II, Superficie)
• Controllo del processo di produzione da parte del fabbricante
• Dichiarazione di conformità
• Documentazione tecnica comprovante la conformità delle apparecchiature ai requisiti della normativa.
LA NUOVA ATEX 99/92/EC (ATEX 137)
Obbligatoria dal 1°Luglio 2006
La Direttiva ATEX 99/92/CE, introdotta il 16 Dicembre 1999, riguarda i requisiti minimi per incrementare la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori potenzialmente a rischio di atmosfere esplosive. Si richiede al datore di lavoro di: - Prevenire e provvedere alla protezione contro le esplosioni
- Eseguire, documentare, aggiornare la valutazione del rischio di esplosione (Direttiva 89/39/EEC)
- Assicurare un luogo di lavoro sicuro e appropriati controlli dei lavoratori in aree pericolose
- Classificare le aree pericolose in zone e provvedere segnali di allarme specifici (Direttiva 92/58/EEC e ATEX 94/9/EEC)
I luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta dopo il 1° Luglio 2003 devono conformarsi alla Direttiva immediatamente.
I luoghi di lavoro già esistenti dovranno conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 30 Giugno 2006.
Con l’introduzione delle ATEX finalmente si armonizzeranno all’interno dell’Unione Europe astandard che comporteranno un aumento dell’affidabilità ed una riduzione dei rischi di esplosione nei luoghi di lavoro, a vantaggio sia del fabbricante sia dell’utente.
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