
La nuova direttiva ATEX 94/9/CE
• Applicabile dal 1° Marzo 1996
• Obbligatoria dal 1° Luglio 2003
La nuova direttiva ATEX 94/9/CE "Nuovo approccio" prende in
considerazione tutti i rischi di esplosione, di qualsiasi natura,
che possano costituire una possibile fonte di innesco.
È applicabile a tutti i prodotti, anche non elettrici, che
vengono utilizzati all’interno di un area potenzialmente
esplosiva.
La direttiva "Nuovo approccio" fornisce i requisiti essenziali di
sicurezza (Essential Safety Requirements ESR) che i prodotti
devono soddisfare affinchè il loro utilizzo sia idoneo in
aree potenzialmente esplosive.
I dispositivi di sicurezza (Rivelatori di gas) devono funzionare
indipendentemente da ogni strumento di misura o controllo
necessario all’esercizio (Allegato II 1.5.1 ESR).
La direttiva comprende strumenti per installazioni in ambienti
classificati sia come gruppo II (superficie) sia come gruppo I
(miniere), assumendo che rischi di esplosione, mezzi di
protezione e metodi di controllo siano molto simili in entrambe
le tipologie di impiego, sebbene la loro classificazione resti
differente.
Sono stati definiti i criteri per classificare i rivelatori di
gas in base al livello di protezione e la zona di impiego (vedi
tabella Classificazione degli Apparati).
Procedure differenti di valutazione della conformità sono
quindi previste in funzione del prodotto e della categoria . Per
esempio, per quanto riguarda le apparecchiature elettriche di
categoria 1 e 2 è necessario certificare un prototipo
presso un Organismo Notificato (Allegato III – Esame CE del
Tipo) nonchè sottoporre la produzione ad una sorveglianza
da parte dell’Organismo Notificato (vedere tabella
Valutazione Conformità).
Sono escluse dallo scopo di questa direttiva le seguenti
apparecchiature:
-Apparecchiature mediche
-Sostanze chimiche esplosive instabili
-Apparecchiature per impiego domestico
-Dispositivi di protezione individuale già oggetto
direttiva 89/686/EEC
-Navi marittime e unità mobili offshore
-Mezzi di trasporto
Classificazione delle apparecchiature
La direttiva si applica anche a strumenti di sicurezza e
controllo installati all’esterno delle aree pericolose
purchè abbiano funzione di protezione contro le esplosioni
(ad esempio elettronica di controllo installata in area sicura
collegate al trasduttore di gas con protezione EEx installati in
area potenzialmente esplosiva).
Gli strumenti di protezione conformi alla direttiva devono essere
marcati col simbolo che identifica la protezione contro le
esplosioni, ossia la Epsylon-x all’interno
dell’esagono, e devono indicare il marchio CE che comprovi
la conformità anche alle direttive comunitarie già
esistenti.
Gli strumenti di sicurezza con funzioni di misura (rivelatori di
gas) devono conformarsi ad uno standard di prestazioni
riconosciuto (EN 61779 parte 1 e parte 4) per gas infiammabili,
allo scopo di soddisfare gli ESR (Allegato II 1.5.5 –
1.5.6). Ugualmente, per la sicurezza elettrica, gli strumenti di
misura (rivelatori di gas) idonei per le categorie 1 e 2 devono
essere sottoposti sia alla certificazione del prototipo sia alla
sorveglianza sulla produzione da parte dell’Organismo
Notificato.
Valutazione della Conformità Apparecchiature
elettriche di categoria 1 e 2 (Gruppo II, Superficie) - Il
prototipo va sottoposto ad un Organismo Notificato per la
certificazione (Esame CE del Tipo)
- Sorveglianza della produzione:
• Controllo, eseguito dall'Organismo Notificante, del
sistema di qualità adottato dal fabbricante
• Verifica del processo di produzione da parte
dell’Organismo Notificante
Apparecchiature elettriche di categoria 3 (Gruppo II,
Superficie)
• Controllo del processo di produzione da parte del
fabbricante
• Dichiarazione di conformità
• Documentazione tecnica comprovante la conformità
delle apparecchiature ai requisiti della normativa.
LA NUOVA ATEX 99/92/EC (ATEX 137)
Obbligatoria dal 1°Luglio 2006
La Direttiva ATEX 99/92/CE, introdotta il 16 Dicembre
1999, riguarda i requisiti minimi per incrementare la protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori potenzialmente a
rischio di atmosfere esplosive. Si richiede al datore di lavoro
di: - Prevenire e provvedere alla protezione contro le
esplosioni
- Eseguire, documentare, aggiornare la valutazione del rischio di
esplosione (Direttiva 89/39/EEC)
- Assicurare un luogo di lavoro sicuro e appropriati controlli
dei lavoratori in aree pericolose
- Classificare le aree pericolose in zone e provvedere segnali di
allarme specifici (Direttiva 92/58/EEC e ATEX 94/9/EEC)
I luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta dopo il 1°
Luglio 2003 devono conformarsi alla Direttiva
immediatamente.
I luoghi di lavoro già esistenti dovranno conformarsi alla
direttiva entro e non oltre il 30 Giugno 2006.
Con l’introduzione delle ATEX finalmente si armonizzeranno
all’interno dell’Unione Europe astandard che
comporteranno un aumento dell’affidabilità ed una
riduzione dei rischi di esplosione nei luoghi di lavoro, a
vantaggio sia del fabbricante sia dell’utente.