
È stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale parte I serie generale n. 264 del 10/11/2004, il
decreto legge n.266 del 09.11.04 con oggetto "Proroga o
differimento di termini previsti da disposizioni
legislative"
Il decreto legge, all’articolo 6 dedicato al "Trattamento
dei dati personali", recita:
1. All’articolo 180 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"
b) al comma 3, le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2005"
Viene pertanto modificato l’articolo 180 che, a fronte del
nuovo D.L., diventa
Art. 180. Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da
33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318,
sono adottate entro il 30 giugno 2005
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del
presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte
l’immediata applicazione delle misure minime di cui
all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità
tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime
ragioni in un documento a data certa da conservare presso la
propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni
possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di
idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i
medesimi strumenti al più tardi entro il 30 settembre
2005
La redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPPS)
slitta pertanto alla fine di giugno del prossimo anno, mentre
coloro che non potranno, per certificate ragioni, adottare le
misure previste entro quella data, avranno tempo fino al 30
settembre 2005, fermo restando l’obbligo imposto al comma
2.
Occorre però fare attenzione perchè la proroga interessa unicamente questi
due aspetti della normativa a tutela della privacy. Non va dimenticato che il Codice
in materia di protezione dei dati personali è in vigore dal primo gennaio e
con lo stesso lo sono tutte le norme in esso incluse (adozione delle informative, redazione di nomine
ad incaricati e responsabili, formazione degli incaricati e regolamentazione dei diritti degli interessati).
Pertanto, tutti i restanti obblighi del Codice, sono già in vigore e debbono essere rispettati
sia da soggetti pubblici che privati