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Misure minime di sicurezza, la proroga della proroga

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte I serie generale n. 264 del 10/11/2004, il decreto legge n.266 del 09.11.04 con oggetto "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative"
Il decreto legge, all’articolo 6 dedicato al "Trattamento dei dati personali", recita:
1. All’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"
b) al comma 3, le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005"
Viene pertanto modificato l’articolo 180 che, a fronte del nuovo D.L., diventa
Art. 180. Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2005
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 settembre 2005

La redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPPS) slitta pertanto alla fine di giugno del prossimo anno, mentre coloro che non potranno, per certificate ragioni, adottare le misure previste entro quella data, avranno tempo fino al 30 settembre 2005, fermo restando l’obbligo imposto al comma 2.
Occorre però fare attenzione perchè la proroga interessa unicamente questi due aspetti della normativa a tutela della privacy. Non va dimenticato che il Codice in materia di protezione dei dati personali è in vigore dal primo gennaio e con lo stesso lo sono tutte le norme in esso incluse (adozione delle informative, redazione di nomine ad incaricati e responsabili, formazione degli incaricati e regolamentazione dei diritti degli interessati).
Pertanto, tutti i restanti obblighi del Codice, sono già in vigore e debbono essere rispettati sia da soggetti pubblici che privati
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