
Fonte:
Garante
per la protezione dei dati personali
News Letter 189 del 27 ottobre - 2 novembre 2003
Riportiamo di seguito il testo della news letter relativo allo spamming:
L’Autorità
Garante per la privacy ha denunciato alla magistratura il
titolare di una azienda operante nel settore delle arti grafiche
per aver continuato ad inviare e-mail pubblicitarie indesiderate
nonostante fosse stato destinatario di un provvedimento di blocco
dell’uso illecito dei dati impartito dalla stessa
Autorità, e per non aver fornito informazioni - come
disposto a seguito di ricorso dalla stessa Autorità -
riguardo alla provenienza dei dati personali e ai responsabili
del loro uso.
Entrambi i comportamenti sono stati segnalati
all’autorità giudiziaria secondo quanto disposto
dalla normativa sulla privacy (art. 37 della legge n. 675/1996 e
oggi art.170 del Codice in materia di protezione dei dati
personali), che prevede, in caso di inosservanza dei
provvedimenti adottati dal Garante, la reclusione da tre mesi a
due anni.
Quello del blocco è uno dei provvedimenti che il
Garante può adottare specie nel caso si corra il rischio
di una ripetizione dell’illecito.
Questa la vicenda. Alcuni
cittadini, raggiunti da e-mail commerciali non richieste, si
erano rivolti all’Autorità Garante con separati
ricorsi, denunciando l’operato del titolare della
tipografia che inviava pubblicità e proposte promozionali
senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari.
Nell’accogliere tutti i ricorsi, il Garante ordinava al
titolare dell’impresa di cancellare i nominativi dei
ricorrenti e disponeva il blocco del trattamento illecito dei
dati personali, per prevenire ulteriori possibili violazioni
della legge nei confronti dei numerosi nominativi presenti nelle
banche dati dell’impresa.
Contestualmente,
l’Autorità disponeva che l’azienda fornisse
informazioni su origine dei dati, avvenuta cessazione degli
illeciti, e nominativi dei responsabili del trattamento dei dati
personali eventualmente designati.
Gli indirizzi di posta
elettronica - come sottolineato dall’Autorità in un
recente provvedimento generale - recano dati di carattere
personale da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy
ed il loro uso per l’invio di messaggi pubblicitari senza
il consenso informato e preventivo degli interessati viola la
legge.
Se poi, il trattamento dei dati è effettuato per
trarne profitto o per arrecare un danno ad altri si commette un
illecito penale.
Durante il periodo di “blocco” al
titolare è consentita la sola conservazione dei dati con
esclusione di ogni altro tipo di operazione. Anche sulla base
della segnalazione di un altro ricorrente che precisava di aver
ricevuto e-mail promozionali dopo la notifica del provvedimento,
l’inosservanza alle prescrizioni del Garante ha comportato
la denuncia alla magistratura.
Al titolare della società
sono state, inoltre, contestate diverse violazioni amministrative
pecuniarie per altre violazioni per una somma complessiva di
oltre 15.000 euro.
La news letter è consultabile sul sito www.garanteprivacy.it