
DIRETTIVA 2000/35 CE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI
PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI.
In data 23/10/02 è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, e quindi è entrato in vigore lo scorso 7/11/02,
il Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, che contiene
importanti novità per quanto riguarda la decorrenza e la
misura degli interessi moratori sulle fatture che rimangono
impagate alla scadenza. Va sottolineato che il D.L. si applica
alle transazioni commerciali, ovvero alle operazioni che
comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi,
effettuate non solo nei confronti degli Imprenditori commerciali
privati, ma anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
Importanti novità rispetto alla vecchia stesura:
L’Art. 4 prevede la decorrenza AUTOMATICA degli interessi
(e quindi senza necessità di alcuna costituzione in mora)
dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento o,
in mancanza di un termine contrattualmente pattuito, di 30
gg
L’Art. 5 tratta della misura di calcolo per gli interessi:
in difetto di apposita pattuizione, il saggio degli interessi
è di 7 punti percentuali in più del tasso di
rifinanziamento della Banca Centrale Europea nel semestre
L’Art. 6 prevede il diritto al risarcimento dei costi di
recupero
L’Art. 7 prevede la nullità degli accordi circa la
data del pagamento che risultino gravemente iniqui in danno del
creditore
L’Art. 11 prevede che l’eventuale riserva della
proprietà contenuta nel contratto deve essere confermata
nelle singole fatture delle successive forniture aventi data
certa anteriore al pagamento e regolarmente registrate nelle
scritture contabili.
Il D.L. contiene inoltre delle modifiche attinenti al
procedimento per ingiunzione, introducendo la possibilità
che esso venga ammesso anche nei confronti di un debitore
residente all’Estero, sia negli Stati membri che negli
Stati Uniti. Il D.L., che com’è stato detto è
entrato in vigore il 7 novembre scorso, si applica solo ai
contratti conclusi dopo l’8 agosto 2002
Sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa
25.000 euro per due Comuni del sud e per il Consiglio nazionale
delle ricerche. Mentre sono in fase di ultimazione altri
accertamenti derivanti da un ciclo di ispezioni presso diversi
comuni, in materia di dati sensibili, nonché in tema di
censimenti, l’Ufficio del Garante ha contestato varie
violazioni della legge sulla privacy ad alcuni soggetti pubblici
nel corso di verifiche scaturite da segnalazioni di cittadini:
violazione delle norme sulla videosorveglianza e sulle notifiche,
nei confronti del Cnr, e - salva altra valutazione sul merito -
inottemperanza all’obbligo di fornire informazioni e di
esibire documentazione richieste dall’Autorità nel
caso dei due Comuni. Due contestazioni per oltre 13.400 euro sono
state notificate nei giorni scorsi al Cnr per aver installato,
presso la propria sede, una telecamera a circuito chiuso senza
fornire alcuna informativa alle persone riprese e per aver omesso
alcuni adempimenti previsti dalla legge sulla privacy.
L’Ufficio del Garante, a seguito dell’esposto di un
lavoratore, ha accertato la presenza di un sistema di
videosorveglianza dotato di una telecamera con ampio angolo
visuale, in grado di riprendere il passaggio delle persone che
entrano nel campo visivo. La presenza della telecamera, infine,
seppure visibile, non era segnalata in alcun modo. Le immagini,
raccolte per motivi di sicurezza, non venivano registrate ed
erano trasmesse ad un monitor collocato nel posto di guardia. Al
Cnr è stata contestata la violazione della normativa sulla
privacy per non aver preventivamente informato il pubblico e i
lavoratori attraverso avvisi e cartelli della presenza della
telecamera. La contestazione permette un pagamento in tempi brevi
in misura ridotta di 3.098 euro. Nel corso
dell’istruttoria, inoltre, l’Autorità ha anche
accertato che nella notificazione con la quale il Cnr aveva
comunicato all’Ufficio i trattamenti di dati personali,
l’ente non aveva specificato questo genere di
attività (immagini delle persone trattate attraverso
l’impianto di videosorveglianza). Omissione per la quale
all’ente è possibile pagare in misura ridotta 10.329
euro. In altri procedimenti, invece, il Comune di Lecce (che si
è già avvalso della facoltà di pagare in
tempi brevi in misura ridotta solo 5.164 euro), è stato
"multato" per non aver fornito informazioni richieste
dall’Ufficio nel corso di accertamenti svolti a seguito
della segnalazione di una dipendente comunale.
L’interessata aveva denunciato la possibile violazione
della normativa sulla privacy, poiché l’assessore al
personale avrebbe diffuso, nel corso di un’intervista ad
un’emittente locale, informazioni relative allo stato di
salute della dipendente e alle sue assenze per malattia.
Constatata l’inerzia dell’amministrazione locale, che
non aveva fornito alcun chiarimento su quanto lamentato,
l’Autorità ha provveduto a sanzionare il
comportamento omissivo del Comune, riservandosi ogni altro
provvedimento sul merito della vicenda. Caso analogo quello del
Comune di Bari, al quale il Garante si era rivolto per conoscere
informazioni sull’istallazione di telecamere nelle auto
della polizia municipale finalizzate al controllo delle
infrazioni compiute dai cittadini. Oltre ogni elemento utile
sulla vicenda, segnalata da un abitante, l’Autorità
chiedeva all’ente locale, in particolare, se
l’installazione fosse avvenuta nel rispetto dei principi
dettati in materia di videosorveglianza. Trascorso il termine
fissato senza aver ricevuto alcuna comunicazione,
l’Autorità, riscontrando la violazione
dell’art. 32 della legge 675/1996, ha applicato al Comune
la sanzione amministrativa del pagamento di 5.164 euro. Entro 30
giorni dalla notifica delle sanzioni Cnr e Comune di Bari
potranno ancora far pervenire scritti difensivi o chiedere di
essere sentiti dall’Autorità. Trascorso questo
termine dovranno provvedere all’effettivo pagamento delle
somme.
fonte www.garanteprivacy.it
Newsletter del 4-10 Novembre 2002
Sensitron, leader italiano nei sistemi di rivelazione gas,
comunica l’ottenimento, prima e unica ditta in Italia, dei
certificati:
CESI 01 ATEX 053 per i requisiti di sicurezza(EN 50014-18)
CESI 02 ATEX 084 per i requisiti di performances(IEC 61779-1 e
-4)
CESI 01 ATEX 086Q per la notifica della qualita’ della
produzione per ATEX obbligatori dal 01/07/2003 per
l’istallazione della Rivelazione gas nelle Aree
classificate(ATmosfere EXplosive).
"Sensitron,
da sempre piu’ avanti, da sempre i migliori"
Il Comitato di esperti sulla privacy del Consiglio
d’Europa ha approvato lo scorso 9 ottobre, all’esito
di un lungo processo di analisi, un ampio e complesso documento
sul rapporto tra protezione dei dati e videosorveglianza. Il
testo - predisposto, in qualità di esperto del Consiglio,
dal segretario generale del Garante italiano, Giovanni Buttarelli
- fissa le linee guida per operatori pubblici e privati,
richiamando l’attenzione sui principi che devono essere
rispettati nell’impiego di dispositivi di controllo video.
Il documento si basa sui risultati di uno studio che era stato
commissionato nel 2000 dallo stesso Consiglio d’Europa a
Buttarelli (disponibile in lingua inglese al seguente indirizzo:
http://www.coe.int/...). Già in quello studio si
sottolineava come gli strumenti elaborati dal Consiglio in
materia di protezione dati (oltre alla Convenzione n. 108/1981,
le Raccomandazioni riferite a vari campi di attività ed
altri documenti) non contengano indicazioni specificamente
attinenti alla tematica della videosorveglianza. Le linee guida
approvate oggi intendono, dunque, fornire un primo ausilio
pratico in questo senso, sulla scorta delle considerazioni e
delle conclusioni alle quali perviene lo studio prima citato. In
particolare, viene ricordata a tutti gli operatori una serie di
adempimenti. Occorre, innanzitutto, verificare se il ricorso
all’installazione delle telecamere sia consentito dalla
legge, in quale misura e per quali scopi; così come
occorre garantire il rispetto dei principi di protezione dati, in
particolare di quelli stabiliti nella Convenzione del Consiglio
d’Europa in materia (108/1981). Inoltre, il ricorso alle
telecamere deve rappresentare l’ultima ratio, ossia deve
avvenire solo se sistemi meno invasivi non risultano
utilizzabili. L’attività di controllo svolta
attraverso sistemi video non deve comprimere le libertà e
i comportamenti degli interessati, soprattutto per quanto
riguarda la libertà di circolazione e il diritto
all’autodeterminazione informativa (è necessario
ricordare, infatti, che esiste una ragionevole aspettativa di
privacy anche nei luoghi pubblici). Le immagini raccolte devono,
poi, essere effettivamente necessarie per gli scopi perseguiti, e
non devono essere conservati a lungo se ciò non è
richiesto in modo specifico. I cittadini e i consumatori devono
essere informati dell’esistenza di telecamere: si
può venire meno a tale obbligo, in misura ragionevole e
proporzionata, soltanto se si perseguono scopi di sicurezza
pubblica o di lotta alla criminalità, oppure se serve a
tutelare i diritti e le libertà di terzi o dello stesso
interessato. Devono comunque essere messe in atto misure tali da
garantire agli interessati l’esercizio del diritto di
accesso ai dati che li riguardano. Le cautele da adottare, da
parte di chi installa telecamere, devono essere particolarmente
efficaci se a tali sistemi si associano altre attività o
altri dispositivi (raccolta di dati biometrici, sistemi per il
riconoscimento automatico dei tratti somatici, indicizzazione dei
dati raccolti, profilazione dei soggetti ripresi, ecc.). Il
documento sottolinea, infine, che il ricorso alla
videosorveglianza non deve essere finalizzato al controllo delle
prestazioni dei lavoratori. Nel caso che tali forme di controllo
risultino necessarie per motivi organizzativi e/o per le
caratteristiche dell’attività produttiva, occorre
l’assenso delle organizzazioni sindacali. E’
fondamentale garantire il rispetto della dignità dei
lavoratori. Il documento si affianca al "decalogo" sulla
videosorveglianza approvato lo scorso 2 ottobre dai Garanti
europei.
fonte Garante
Privacy newsletter del 14-20 ottobre