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Attuazione della direttiva 2000/35 CE

DIRETTIVA 2000/35 CE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI.
In data 23/10/02 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi è entrato in vigore lo scorso 7/11/02, il Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, che contiene importanti novità per quanto riguarda la decorrenza e la misura degli interessi moratori sulle fatture che rimangono impagate alla scadenza. Va sottolineato che il D.L. si applica alle transazioni commerciali, ovvero alle operazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, effettuate non solo nei confronti degli Imprenditori commerciali privati, ma anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni Importanti novità rispetto alla vecchia stesura:
L’Art. 4 prevede la decorrenza AUTOMATICA degli interessi (e quindi senza necessità di alcuna costituzione in mora) dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento o, in mancanza di un termine contrattualmente pattuito, di 30 gg
L’Art. 5 tratta della misura di calcolo per gli interessi: in difetto di apposita pattuizione, il saggio degli interessi è di 7 punti percentuali in più del tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea nel semestre
L’Art. 6 prevede il diritto al risarcimento dei costi di recupero
L’Art. 7 prevede la nullità degli accordi circa la data del pagamento che risultino gravemente iniqui in danno del creditore
L’Art. 11 prevede che l’eventuale riserva della proprietà contenuta nel contratto deve essere confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pagamento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
Il D.L. contiene inoltre delle modifiche attinenti al procedimento per ingiunzione, introducendo la possibilità che esso venga ammesso anche nei confronti di un debitore residente all’Estero, sia negli Stati membri che negli Stati Uniti. Il D.L., che com’è stato detto è entrato in vigore il 7 novembre scorso, si applica solo ai contratti conclusi dopo l’8 agosto 2002
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Sanzioni per la violazione delle norme sulla privacy

Sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 25.000 euro per due Comuni del sud e per il Consiglio nazionale delle ricerche. Mentre sono in fase di ultimazione altri accertamenti derivanti da un ciclo di ispezioni presso diversi comuni, in materia di dati sensibili, nonché in tema di censimenti, l’Ufficio del Garante ha contestato varie violazioni della legge sulla privacy ad alcuni soggetti pubblici nel corso di verifiche scaturite da segnalazioni di cittadini: violazione delle norme sulla videosorveglianza e sulle notifiche, nei confronti del Cnr, e - salva altra valutazione sul merito - inottemperanza all’obbligo di fornire informazioni e di esibire documentazione richieste dall’Autorità nel caso dei due Comuni. Due contestazioni per oltre 13.400 euro sono state notificate nei giorni scorsi al Cnr per aver installato, presso la propria sede, una telecamera a circuito chiuso senza fornire alcuna informativa alle persone riprese e per aver omesso alcuni adempimenti previsti dalla legge sulla privacy. L’Ufficio del Garante, a seguito dell’esposto di un lavoratore, ha accertato la presenza di un sistema di videosorveglianza dotato di una telecamera con ampio angolo visuale, in grado di riprendere il passaggio delle persone che entrano nel campo visivo. La presenza della telecamera, infine, seppure visibile, non era segnalata in alcun modo. Le immagini, raccolte per motivi di sicurezza, non venivano registrate ed erano trasmesse ad un monitor collocato nel posto di guardia. Al Cnr è stata contestata la violazione della normativa sulla privacy per non aver preventivamente informato il pubblico e i lavoratori attraverso avvisi e cartelli della presenza della telecamera. La contestazione permette un pagamento in tempi brevi in misura ridotta di 3.098 euro. Nel corso dell’istruttoria, inoltre, l’Autorità ha anche accertato che nella notificazione con la quale il Cnr aveva comunicato all’Ufficio i trattamenti di dati personali, l’ente non aveva specificato questo genere di attività (immagini delle persone trattate attraverso l’impianto di videosorveglianza). Omissione per la quale all’ente è possibile pagare in misura ridotta 10.329 euro. In altri procedimenti, invece, il Comune di Lecce (che si è già avvalso della facoltà di pagare in tempi brevi in misura ridotta solo 5.164 euro), è stato "multato" per non aver fornito informazioni richieste dall’Ufficio nel corso di accertamenti svolti a seguito della segnalazione di una dipendente comunale. L’interessata aveva denunciato la possibile violazione della normativa sulla privacy, poiché l’assessore al personale avrebbe diffuso, nel corso di un’intervista ad un’emittente locale, informazioni relative allo stato di salute della dipendente e alle sue assenze per malattia. Constatata l’inerzia dell’amministrazione locale, che non aveva fornito alcun chiarimento su quanto lamentato, l’Autorità ha provveduto a sanzionare il comportamento omissivo del Comune, riservandosi ogni altro provvedimento sul merito della vicenda. Caso analogo quello del Comune di Bari, al quale il Garante si era rivolto per conoscere informazioni sull’istallazione di telecamere nelle auto della polizia municipale finalizzate al controllo delle infrazioni compiute dai cittadini. Oltre ogni elemento utile sulla vicenda, segnalata da un abitante, l’Autorità chiedeva all’ente locale, in particolare, se l’installazione fosse avvenuta nel rispetto dei principi dettati in materia di videosorveglianza. Trascorso il termine fissato senza aver ricevuto alcuna comunicazione, l’Autorità, riscontrando la violazione dell’art. 32 della legge 675/1996, ha applicato al Comune la sanzione amministrativa del pagamento di 5.164 euro. Entro 30 giorni dalla notifica delle sanzioni Cnr e Comune di Bari potranno ancora far pervenire scritti difensivi o chiedere di essere sentiti dall’Autorità. Trascorso questo termine dovranno provvedere all’effettivo pagamento delle somme.
fonte www.garanteprivacy.it Newsletter del 4-10 Novembre 2002
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Sensitron - nuove certificazioni

Sensitron, leader italiano nei sistemi di rivelazione gas, comunica l’ottenimento, prima e unica ditta in Italia, dei certificati:
CESI 01 ATEX 053 per i requisiti di sicurezza(EN 50014-18)
CESI 02 ATEX 084 per i requisiti di performances(IEC 61779-1 e -4)
CESI 01 ATEX 086Q per la notifica della qualita’ della produzione per ATEX obbligatori dal 01/07/2003 per l’istallazione della Rivelazione gas nelle Aree classificate(ATmosfere EXplosive).
"Sensitron, da sempre piu’ avanti, da sempre i migliori"
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Consiglio d’Europa - Linee guida videosorveglianza

Il Comitato di esperti sulla privacy del Consiglio d’Europa ha approvato lo scorso 9 ottobre, all’esito di un lungo processo di analisi, un ampio e complesso documento sul rapporto tra protezione dei dati e videosorveglianza. Il testo - predisposto, in qualità di esperto del Consiglio, dal segretario generale del Garante italiano, Giovanni Buttarelli - fissa le linee guida per operatori pubblici e privati, richiamando l’attenzione sui principi che devono essere rispettati nell’impiego di dispositivi di controllo video. Il documento si basa sui risultati di uno studio che era stato commissionato nel 2000 dallo stesso Consiglio d’Europa a Buttarelli (disponibile in lingua inglese al seguente indirizzo: http://www.coe.int/...). Già in quello studio si sottolineava come gli strumenti elaborati dal Consiglio in materia di protezione dati (oltre alla Convenzione n. 108/1981, le Raccomandazioni riferite a vari campi di attività ed altri documenti) non contengano indicazioni specificamente attinenti alla tematica della videosorveglianza. Le linee guida approvate oggi intendono, dunque, fornire un primo ausilio pratico in questo senso, sulla scorta delle considerazioni e delle conclusioni alle quali perviene lo studio prima citato. In particolare, viene ricordata a tutti gli operatori una serie di adempimenti. Occorre, innanzitutto, verificare se il ricorso all’installazione delle telecamere sia consentito dalla legge, in quale misura e per quali scopi; così come occorre garantire il rispetto dei principi di protezione dati, in particolare di quelli stabiliti nella Convenzione del Consiglio d’Europa in materia (108/1981). Inoltre, il ricorso alle telecamere deve rappresentare l’ultima ratio, ossia deve avvenire solo se sistemi meno invasivi non risultano utilizzabili. L’attività di controllo svolta attraverso sistemi video non deve comprimere le libertà e i comportamenti degli interessati, soprattutto per quanto riguarda la libertà di circolazione e il diritto all’autodeterminazione informativa (è necessario ricordare, infatti, che esiste una ragionevole aspettativa di privacy anche nei luoghi pubblici). Le immagini raccolte devono, poi, essere effettivamente necessarie per gli scopi perseguiti, e non devono essere conservati a lungo se ciò non è richiesto in modo specifico. I cittadini e i consumatori devono essere informati dell’esistenza di telecamere: si può venire meno a tale obbligo, in misura ragionevole e proporzionata, soltanto se si perseguono scopi di sicurezza pubblica o di lotta alla criminalità, oppure se serve a tutelare i diritti e le libertà di terzi o dello stesso interessato. Devono comunque essere messe in atto misure tali da garantire agli interessati l’esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano. Le cautele da adottare, da parte di chi installa telecamere, devono essere particolarmente efficaci se a tali sistemi si associano altre attività o altri dispositivi (raccolta di dati biometrici, sistemi per il riconoscimento automatico dei tratti somatici, indicizzazione dei dati raccolti, profilazione dei soggetti ripresi, ecc.). Il documento sottolinea, infine, che il ricorso alla videosorveglianza non deve essere finalizzato al controllo delle prestazioni dei lavoratori. Nel caso che tali forme di controllo risultino necessarie per motivi organizzativi e/o per le caratteristiche dell’attività produttiva, occorre l’assenso delle organizzazioni sindacali. E’ fondamentale garantire il rispetto della dignità dei lavoratori. Il documento si affianca al "decalogo" sulla videosorveglianza approvato lo scorso 2 ottobre dai Garanti europei.
fonte Garante Privacy newsletter del 14-20 ottobre
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