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Finanziaria 2008 - Credito di imposta per acquisto e installazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza

Questi gli articoli della finanziaria 2008 che presentano le novità fiscali in vigore dal primo gennaio 2008

228. Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta, determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 € per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

229. Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

230. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di € per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.

231. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 228 a 230.

232. L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

233. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

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