
Questi gli articoli della finanziaria 2008 che presentano le novità fiscali in vigore dal primo gennaio 2008
228. Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza,
per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta,
determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un
importo massimo di 3.000 € per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie
imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
229. Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni,
deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini
dell’imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
230. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo
di 10 milioni di € per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.
231. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità
di attuazione dei commi da 228 a 230.
232. L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma
228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis
di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunità europea
agli aiuti di importanza minore.
233. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a
concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è
concesso un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione
di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di
pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.