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Documento programmatico della sicurezza

La proroga della proroga già prorogata.

Nella seduta del primo marzo 2005, il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004 n. 314, recante proroga di termini.
Questo è quanto contenuto nel nuovo articolo 6-bis, rubricato "Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali"
Art. 6-bis. (Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali).
1. All’articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"
b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".
In particolare l’art. 180, con le modifiche effettuate, così reciterà: Art. 180 (Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 dicembre 2005.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 31 marzo 2006.

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