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Obblighi di sicurezza e documento programmatico: prorogata al 30 giugno la redazione del "dps"

Comunicato stampa del Garante - 23 marzo 2004
Aziende private e amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 30 giugno 2004 per adottare le nuove “misure minime” di sicurezza introdotte dal Codice della privacy a salvaguardia dei dati personali contenuti negli archivi e per redigere il documento programmatico in materia di sicurezza (dps).
Il dps deve contenere, in particolare, l’analisi dei rischi che incombono sui dati personali e le tutele da adottare per prevenire la loro distruzione, l’accesso abusivo e la dispersione ed è obbligatorio per chi raccoglie, utilizza e conserva dati sensibili o giudiziari.
Potranno usufruire del termine del 30 giugno sia coloro che devono predisporre tale documento per la prima volta sia coloro che ne abbiano già redatto o aggiornato uno nel 2003.
Un modello base semplificato sarà disponibile a breve sul sito del Garante www.garanteprivacy.it
Dal prossimo anno, decorso il periodo transitorio connesso all’entrata in vigore del Codice della privacy, il termine per l’aggiornamento del dps rimarrà fissato al 31 marzo.
Queste in sintesi le indicazioni che l’Ufficio del Garante ha fornito ad amministrazioni pubbliche e società private per una corretta applicazione delle novità normative introdotte dal Codice della privacy in materia di “misure minime” di sicurezza e dei sistemi informatici e telematici.
Le "misure minime", già previste dalla legge n.675/1996, sono l’insieme degli accorgimenti tecnici e organizzativi che l’azienda deve adottare per assicurare almeno il livello minimo di sicurezza per la protezione dei dati personali.
Il Codice, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, ha confermato la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali introdotta nel 1996. In particolare, è stato ribadito il principio secondo cui le "misure minime" sono solo una parte degli accorgimenti obbligatori in materia di sicurezza.
Vi è infatti il dovere più generale di custodire i dati personali per contenere il più possibile il rischio che essi siano distrutti, dispersi, conoscibili fuori dei casi consentiti o trattati in modo illecito, nonché di introdurre ogni utile dispositivo di protezione legato alle nuove conoscenze tecniche. Oltre ad attenersi, quindi, a queste disposizioni generali, i soggetti pubblici e privati hanno il dovere di adottare in ogni caso le "misure minime", la cui mancata adozione costituisce reato.
Il Codice ha però aggiornato l’elenco delle "misure minime" di sicurezza e ha indicato modalità di applicazione (allegato B del Codice). Analogamente a quanto avveniva in passato, le "misure minime" sono diverse a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici o riguardi dati sensibili o giudiziari.
Anche il documento programmatico sulla sicurezza, che in base al nuovo Codice deve essere adottato da chiunque effettua un trattamento di dati sensibili o giudiziari con strumenti elettronici, rientra tra le misure minime. Si tratta di una misura non nuova anche se è parzialmente cambiato il contenuto del documento, è più ampia la categoria dei dati giudiziari ed è aumentato il numero dei soggetti destinatari dell’obbligo. Proprio in considerazione delle novità introdotte e del numero dei nuovi soggetti interessati, il Garante ha ritenuto che, in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo, il dps possa essere predisposto, al più tardi entro il 30 giugno 2004.
Va ricordato, infine, che il termine concesso oggi agli operatori riguarda solo ed esclusivamente l’adozione delle nuove misure introdotte dal Codice. Le "vecchie2 misure minime, che erano già obbligatorie in passato, devono essere infatti adottate senza attendere il termine del 30 giugno.
Il parere del Garante è consultabile sul sito.

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Documento programmatico della sicurezza: si avvicina la scadenza del 31 marzo 2004

Il primo gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico della Privacy ( Decreto Legislativo n. 196/2003) che fissa le misure minime di sicurezza da adottare al fine di non permettere la perdita, la distruzione o il trattamento non autorizzato dei dati personali.
Come dettato dall’articolo n. 169 del D.L. 196/2003, "Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila € a cinquantamila €".
Con questo articolo il legislatore ha tenuto a sottolineare l’importanza della normativa, quindi l’importanza di adottare le misure minime di sicurezza.
Gli articoli del testo unico che regolano le misure minime di sicurezza sono quelli che vanno dal 33 al 36, ma soprattutto è stato creato un’allegato, l’allegato B del Testo Unico, dove sono elencate tutte le indicazioni tecniche per poter procedere correttamente alla stesura del manuale programmatico.
Il Documento Programmatico della Sicurezza deve essere redatto, da tutti i soggetti che trattano dati personali, una volta all’anno entro il 31 marzo di ogni anno e deve contenere idonee informazioni circa:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati
19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell’ingresso in servizio, nonchè in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato

Oltre alle misure minime di sicurezza, l’allegato B prescrive, anche misure di tutela e garanzia.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, dell’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Questo sancisce l’ ingresso della privacy nei bilanci della società, in quanto l’osservanza degli obblighi imposti dal DL 196/03 diventa un contenuto obbligatorio nella redazione dello stesso
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Videosorveglianza e protezione dati personali: le indicazioni dei Garanti dell’Unione Europea

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali
News Letter 202 del 23 - 29 febbraio 2004
Riportiamo di seguito il testo della news letter relativa:
Fissare regole e garanzie precise sull’installazione di telecamere e fornire un quadro uniforme e armonizzato a livello europeo che serva da riferimento comune per i soggetti privati e pubblici che intendano ricorrere alla videosorveglianza, anche in vista dell’adozione o della modifica di strumenti legislativi in materia.
Sono questi i principali obiettivi del documento (Parere 4/2004) approvato lo scorso 11 febbraio dal Gruppo di lavoro che riunisce le autorità di protezione dati dell’Ue www.europa.eu.int/ sulla base di un documento predisposto dal segretario generale dell’Autorità italiana, Giovanni Buttarelli.
Il Parere contiene un “decalogo” (vedi Newsletter 24 febbraio -2 marzo 2003) sulle cautele ed i principi da osservare in materia di videosorveglianza.
I Garanti hanno tenuto conto delle indicazioni giunte attraverso la consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2003, alla quale hanno contribuito numerosi soggetti (aziende, studi legali) ed anche singoli cittadini.
Il documento affronta innanzitutto alcuni aspetti essenziali, quali l’esigenza di armonizzare il quadro normativo sulla base della direttiva europea per la protezione dei dati, ma anche di altri strumenti sovranazionali (Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati); la necessità, per chi installa telecamere, di accertare in via preliminare se le immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza comportino il trattamento di dati personali, ossia se si riferiscano a soggetti identificabili (spesso, infatti, le immagini acquisite con le telecamere sono associate ad altri dati come impronte digitali, registrazioni sonore); l’obbligo di far riferimento alle regole elaborate dai Garanti, che si applicano anche ai trattamenti che non sono soggetti espressamente alle disposizioni della direttiva europea (ad esempio trattamenti effettuati per scopi di sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati, oppure trattamenti effettuati da una persona fisica per scopi esclusivamente privati o familiari).
I principi indicati dai Garanti sono così riassumibili:
a) Stabilire la liceità del ricorso alla videosorveglianza, facendo riferimento alle norme di diritto interno applicabili, anche per quanto riguarda quelle relative al diritto all’immagine ed alla tutela del domicilio.
b) Garantire che le finalità della videosorveglianza siano specifiche e lecite, in particolare evitando utilizzazioni ulteriori delle immagini rilevate e indicando le finalità della videosorveglianza in un documento che fornisca anche chiarimenti ulteriori sulla privacy policy seguita dal titolare.
c) Assicurarsi della legittimità del trattamento, verificando il rispetto di almeno uno dei criteri di legittimità previsti dall’articolo 7 della Direttiva europea. Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti pubblici, è opportuno ricordare che i trattamenti effettuati mediante telecamere devono essere previsti da norme di legge.
d) Verificare che il ricorso alla videosorveglianza sia proporzionato, ossia che gli scopi perseguiti siano tali da giustificare realmente l’impiego di dispositivi del genere, e sempre a condizione che altre forme di tutela o altri dispositivi di sicurezza si dimostrino chiaramente inadeguati o non siano applicabili al caso specifico. (Per quanto riguarda l’Italia, ricordiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede, all’articolo 3, l’obbligo di rispettare il principio di necessità nel trattamento dei dati personali, ossia di ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali o identificativi).
e) Verificare che l’attività di videosorveglianza sia effettuata in modo proporzionato: in questo caso si tratta di minimizzare l’impiego di dati personali, anche attraverso opportuni accorgimenti tecnici (angolo di ripresa delle immagini, periodo di conservazione in ogni molto breve, rischi legati all’eventuale associazione con altri dati che facilitino l’identificazione delle persone). Su questo punto utili suggerimenti sono venuti dai contributi della consultazione pubblica.
f) Informare adeguatamente gli interessati, utilizzando indicazioni ben visibili e posizionate in modo corretto. Può trattarsi di informative sintetiche, secondo un approccio “stratificato” per cui l’interessato potrà ottenere informazioni più dettagliate rivolgendosi direttamente al titolare; tuttavia, l’informativa deve essere efficace. Pertanto, è necessario specificare sempre le finalità dell’uso di telecamere, e indicare chi sia il titolare del trattamento.
g) Garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione ecc., e in particolare il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e prevalenti.
h) Rispettare eventuali ulteriori requisiti, come ad esempio l’obbligo di notificare il trattamento effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza e di adottare idonee misure di sicurezza, preoccupandosi anche di formare in modo adeguato il personale impegnato in tale attività.
i) Adottare precauzioni ulteriori in rapporto a specifiche attività di videosorveglianza: ad esempio, se le immagini permettono la raccolta di dati sensibili, oppure se sono previste interconnessioni fra più sistemi di videosorveglianza, oppure se si intendono associare le immagini rilevate con dati di tipo biometrico (impronte digitali, ad esempio) o si prevede di utilizzare sistemi per il riconoscimento automatico della voce o del viso di una persona. In tutti questi ambiti si dovrà compiere una valutazione caso per caso, alla luce dei principi sopra ricordati.
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