Pillole, news, informazioni varie dal mondo della sicurezza.
Questo sito, nato come integrazione del sito aziendale vuole essere uno strumento per mettere a disposizione di tutti gli operatori del settore le notizie, gli eventi, le opportunità, le novità, le normative, la privacy e tutto quanto ruota intorno al mondo della sicurezza, raccolto in giro per il web.

Panasonic vince il premio IF Design per la Dome Camera WV-CW860

WV-CW860400 (3K)IF2003logo (9K)Panasonic è orgogliosa di annunciare che la serie di telecamere WV-CW860 ha vinto recentemente il premio dell’IF Design, uno dei più ambiziosi di tutto il mondo.
La serie WV-CW860, Dome Camera da esterno Panasonic in contenitore IP66 antivandalo, ha vinto recentemente l’IF Design Award 2003 in Germania ed è stata il primo prodotto Panasonic, relativo alla sicurezza, a vincerlo.
IF Design Award è una gara di design alla quale prendono parte i migliori designer di tutto il mondo in qualità di giudici.
Questo viene considerato uno dei premi più autorevoli a livello mondiale e viene assegnato ogni anno in Germania, a partire dal 1954, dall’Industrie Forum Design di Hannover.
La WV-CW860 e la sua serie, per vincere il premio Product Design, hanno superato alti standard di valutazione come ad esempio la qualità del design, l’innovazione, la funzionalità e la sicurezza ambientale.
La cerimonia ufficiale per l’assegnazione del premio si è tenuta il 12 marzo alla IF Design Exhibition, che ha avuto luogo accanto al CEBIT 2003, la più grande mostra di Hannover relativa all’IT e Telecomunication.
Quest’anno hanno gareggiato 833 aspiranti provenienti da 32 paesi con circa 1.500 prodotti.
Il prodotto vincente verrà mostrato in rete fino alla fine di settembre.
Dal suo lancio sul mercato nel 2002, la serie WV-CW860 è stata definita dagli addetti del settore come la telecamera per la videosorveglianza con la performance più elevata, non solo per la sua compattezza e la sua sofisticata linea affusolata che ben si sposa con l’arredo urbano, ma anche per la sua notevole resistenza contro gli agenti atmosferici e la sua ottima sensibilità sia per la sorveglianza diurna che notturna.
Torna all’inizio della pagina inviaci il tuo commento [apertura del Client di posta per l’invio della e-mail]

Incentivi per l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e le applicazioni Internet

La Camera di Commercio di Milano ha stanziato 819.260,00 Euro per agevolare le piccole e medie imprese della provincia di Milano che realizzano progetti aziendali rivolti all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e di Internet.
Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, con sede e/o unità operativa nella provincia di Milano che operino nel settore del commercio, dei servizi, del turismo e della cooperazione.
Sono agevolabili gli interventi realizzati nel periodo dal 3/3/2003 al 5/9/2003 rivolti
* all’adeguamento strumentale e tecnologico del sistema informatico dell’ impresa
* all’acquisizione di prodotti e servizi legati all’utilizzo di Internet come mezzo per sviluppare il proprio business attraverso l’utilizzo delle nuove applicazioni Internet (e-business e-commerce e-procurement, ecc.)
* aumentare la propria visibilità sul mercato (realizzazione di un sito web)
* riformulare i propri processi aziendali sviluppando l’integrazione con banche, fornitori, clienti, anche attraverso la predisposizione di ambienti intranet, extranet, e-marketplace, ecc.)
Le domande, redatte su apposito modulo reperibile nel sito della Camera di Commercio di Milano dove potrete trovare anche il regolamento integrale del contributo, devono essere inoltrate alla Camera stessa entro il 5 settembre 2003
Torna all’inizio della pagina inviaci il tuo commento [apertura del Client di posta per l’invio della e-mail]

MMS. Regole e limiti anche nell’uso personale

L’Autorità Garante ha individuato le regole applicabili all’uso degli Mms (messaggi multimediali) tramite telefoni mobili che permettono di scattare fotografie ed effettuare riprese, registrarle e comunicarle a terzi.
Sono pervenute all’Autorità segnalazioni che hanno chiesto di verificare la conformità delle nuove applicazioni della telefonia mobile alle norme sul rispetto della riservatezza.
Queste tecnologie, con le quali è possibile riprendere più facilmente e mettere più agevolmente in circolazione immagini e suoni raccolti specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono destinate ad una utilizzazione sempre più diffusa da parte di singoli utenti, ma suscettibili di ledere la sfera privata e la dignità delle persone.
Per questi motivi, il Garante ha indicato le modalità per un uso corretto degli Mms.
Resta ovviamente lecito scattare foto con il proprio cellulare per uso personale: ad esempio quando un soggetto scatta foto o effettua una ripresa per esigenze di svago o culturali e invia a parenti ed amici le immagini, che rimangono quindi in un ristretto ambito di conoscibilità.
Alla raccolta e alla comunicazione di dati personali in via occasionale e per scopi esclusivamente personali non si applica infatti la legge n. 675.
Rimane comunque l’obbligo di risarcire gli eventuali danni prodotti alle persone ritratte e di mantenere sicure le immagini raccolte.
Quando si tratta invece di fotografie o filmati che vengono comunicati in via sistematica ad una pluralità di destinatari o diffusi, per esempio mediante la pubblicazione su un sito Internet, o anche di invii tali da dar vita ad una comunicazione a catena, le cose cambiano.
In questo caso è obbligatorio informare gli interessati e chiedere il loro consenso.
Diverso il discorso per chi svolge l’attività giornalistica: non c’è alcun obbligo di chiedere il consenso, ma devono essere comunque rispettare le cautele e i limiti posti dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico dei giornalisti.
È bene ricordare che, sia in caso di invio episodico sia di diffusione sistematica di immagini, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy, anche antecedenti alla legge n. 675.
Si dovrà anzitutto porre attenzione alla tutela prevista dal codice civile (art.10, “Abuso dell’immagine altrui“) e dalla legge sul diritto d’autore (legge n.633/1941), che richiede il consenso della persona ritratta, a meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto fotografato o da necessità di giustizia o di polizia o quando la fotografia è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.
La legge sul diritto d’autore vieta comunque l’esposizione o la messa in commercio di foto qualora rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro del persona ritratta.
Ci sono poi altri divieti sanzionati penalmente e sono quelli che riguardano l’indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private, la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico, il reato di ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario, le pubblicazioni oscene.
Per completare il quadro delle garanzie, l’Autorità ha segnalato, infine, la necessità di rispettare alcune regole ulteriori, quali l’obbligo per i fornitori di servizi telefonici di tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche, garantite dalla Costituzione, e il profilo riguardante i gestori telefonici che offrono la possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi Mms a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli.
In questo caso la conservazione temporanea dei messaggi deve cessare una volta che avvenga la lettura da parte del destinatario.
Il provvedimento del Garante verrà inviato anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero per le comunicazioni, per opportuna conoscenza.
fonte: www.garanteprivacy.it Comunicato del 14 Marzo2003
Torna all’inizio della pagina inviaci il tuo commento [apertura del Client di posta per l’invio della e-mail]

Canon - nuove ottiche varifocal asferiche

Canon ha recentemente presentato la nuova gamma delle ottiche varifocal asferiche per soffisfare le esigenze tecniche e commerciali di chi opera nel settore TVCC.
La gamma comprende 4 modelli:
TV3310D lunghezza focale 3,3-8mm, f-stop 1.0 - 360, diaframma automatico DC IRIS, CS Mount
TV2714D lunghezza focale 2,7-12mm, f-stop 1.4 - 360, diaframma automatico DC IRIS, CS Mount
TV5513D lunghezza focale 5,5-55mm, f-stop 1.3 - 360, diaframma automatico DC IRIS, CS Mount
HV7517D lunghezza focale 7,5-75mm, f-stop 1.7 - 360, diaframma automatico DC IRIS, C Mount
Come noto, le ottiche asferiche garantiscono numerosi vantaggi sopratutto se utilizzate con telecamere molto sensibili o telecamere day/night in condizioni di luminosità critica.
In particolare i punti di forza delle ottiche asferiche si possono riassumere in:
focale puntiforme
dimensioni più compatte con ridotto numero di elementi ottici correttivi
ridotte aberrazioni cromatiche (per effetto delle lenti asferiche) per immagini più nitide
maggiore luminosità (circa 40% in + degli standard) bassi valori Fstop e maggiore area utile del diaframma
le ottiche asferiche sono obiettivi capaci di raccogliere una maggiore quantità di luce e quindi permettono di riprendere immagini "particolarmente veloci" ad elevata qualità anche in condizioni di velocità particolarmente spinta dello shutter
il sistema telecamera/obiettivo risulta essere più sensibile, con algoli di ripresa maggiori, alta risoluzione e contrasto, performance DC Iris più elevate con risposta del diaframma più rapida
Torna all’inizio della pagina inviaci il tuo commento [apertura del Client di posta per l’invio della e-mail]

Garanti UE consultazione sulla videosorveglianza

I Garanti europei hanno deciso di aprire una consultazione pubblica per sollecitare osservazioni e commenti, da parte dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, riguardo alle linee guida sulla videoserveglianza messe a punto dalle stesse Autorità nel novembre scorso.
In base agli esiti di questa consultazione, che si chiuderà il 31 maggio 2003, i Garanti valuteranno l’opportunità di definire una vera e propria Raccomandazione in materia.
Il documento del Gruppo dei Garanti europei, del quale è presidente Stefano Rodotà, è oggi disponibile in tutte le lingue dell’UE sul sito del Gruppo www.europa.eu.int e contiene alcune indicazioni generali che forniscono un quadro uniforme e armonizzato a livello europeo ed offrono un riferimento comune sia per quanto riguarda il settore privato sia in rapporto ai soggetti pubblici.
Ne ricordiamo in sintesi i punti salienti: i criteri per valutare la liceità e l’opportunità dell’installazione di dispositivi di videosorveglianza sono numerosi e di diversa natura nei singoli Stati dell’UE.
Èopportuno intervenire per armonizzare il quadro regolamentare - a prescindere dalle tecnologie utilizzate nei singoli casi - sulla base della direttiva europea per la protezione dei dati, ma anche di altri strumenti internazionali (Carta Europea dei diritti fondamentali, Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati).
Le immagini acquisite con la videosorveglianza sono spesso associate ad altri dati (ad esempio, le impronte digitali, o registrazioni sonore) per facilitare l’identificazione delle persone.
Il titolare dovrà accertarsi in via preliminare se le immagini rilevate con la videosorveglianza comportino il trattamento di dati personali, in quanto riguardano soggetti identificabili.
Se vi è trattamento di dati personali, il titolare dovrebbe fare riferimento ad una serie di indicazioni schematizzate di seguito, le quali restano valide anche per quei trattamenti che non sono soggetti espressamente alle disposizioni della direttiva europea (ad esempio trattamenti effettuati per scopi di sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati, oppure trattamenti effettuati da una persona fisica per scopi esclusivamente privati o familiari):
a) Stabilire la liceità del ricorso alla videosorveglianza, facendo riferimento alle norme di diritto interno applicabili (se esistono), anche per quanto riguarda quelle relative al diritto all’immagine ed alla tutela del domicilio.
b) Garantire che le finalità della videosorveglianza siano specifiche e lecite, in particolare evitando utilizzazioni ulteriori delle immagini rilevate e indicando le finalità della videosorveglianza in un documento che fornisca anche chiarimenti ulteriori sulla privacy policy seguita dal titolare.
c) Assicurarsi della legittimità del trattamento, verificando il rispetto di almeno uno dei criteri di legittimità previsti dall’articolo 7 della direttiva europea. Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti pubblici, è opportuno ricordare che i trattamenti effettuati attraverso videosorveglianza devono essere previsti da norme espresse di legge.
d) Verificare che il ricorso alla videosorveglianza sia proporzionato, ossia che gli scopi perseguiti siano tali da giustificare realmente l’impiego di dispositivi del genere, e sempre a condizione che altre forme di tutela o altri dispositivi di sicurezza si dimostrino chiaramente inadeguati o non siano applicabili al caso specifico.
e) Verificare che l’attività di videosorveglianza sia effettuata in modo proporzionato: in questo caso si tratta di minimizzare l’impiego di dati personali, anche attraverso opportuni accorgimenti tecnici (angolo di ripresa delle immagini, periodo di conservazione delle immagini - che dovrà essere molto breve -, rischi legati all’eventuale associazione con altri dati che facilitino l’identificazione delle persone).
f) Informare adeguatamente gli interessati, utilizzando indicazioni ben visibili e posizionate in modo corretto. Può trattarsi di informative sintetiche, ma devono essere efficaci; eventualmente si potranno utilizzare simboli come già avviene per gli avvisi anti-fumo. E’ necessario specificare sempre le finalità della videosorveglianza, e indicare chi sia il titolare del trattamento.
g) Garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione ecc., e in particolare il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e prevalenti.
h) Rispettare eventuali ulteriori requisiti, come ad esempio l’obbligo di notificare il trattamento effettuato attraverso videosorveglianza e di adottare idonee misure di sicurezza, preoccupandosi anche di formare in modo adeguato il personale impegnato in attività di videosorveglianza.
i) Adottare precauzioni ulteriori in rapporto a specifiche attività di videosorveglianza: ad esempio, se le immagini permettono la raccolta di dati sensibili, oppure se sono previste interconnessioni fra più sistemi di videosorveglianza, oppure se si intendono associare le immagini rilevate con dati di tipo biometrico (impronte digitali, ad esempio) o si prevede di utilizzare sistemi per il riconoscimento automatico della voce o del viso di una persona.
In tutti questi ambiti si dovrà compiere una valutazione caso per caso, alla luce dei principi sopra ricordati.
fonte: www.garanteprivacy.it - newsletter del 24/02-03/03
Torna all’inizio della pagina inviaci il tuo commento [apertura del Client di posta per l’invio della e-mail]