

Panasonic è orgogliosa di annunciare
che la serie di telecamere WV-CW860 ha vinto recentemente il
premio dell’IF Design, uno dei più ambiziosi di
tutto il mondo.
La serie WV-CW860, Dome Camera da esterno Panasonic in
contenitore IP66 antivandalo, ha vinto recentemente l’IF
Design Award 2003 in Germania ed è stata il primo prodotto
Panasonic, relativo alla sicurezza, a vincerlo.
IF Design Award è una gara di design alla quale prendono
parte i migliori designer di tutto il mondo in qualità di
giudici.
Questo viene considerato uno dei premi più autorevoli a
livello mondiale e viene assegnato ogni anno in Germania, a
partire dal 1954, dall’Industrie Forum Design di
Hannover.
La WV-CW860 e la sua serie, per vincere il premio Product Design,
hanno superato alti standard di valutazione come ad esempio la
qualità del design, l’innovazione, la
funzionalità e la sicurezza ambientale.
La cerimonia ufficiale per l’assegnazione del premio si
è tenuta il 12 marzo alla IF Design Exhibition, che ha
avuto luogo accanto al CEBIT 2003, la più grande mostra di
Hannover relativa all’IT e Telecomunication.
Quest’anno hanno gareggiato 833 aspiranti provenienti da 32
paesi con circa 1.500 prodotti.
Il prodotto vincente verrà mostrato in rete fino alla fine
di settembre.
Dal suo lancio sul mercato nel 2002, la serie WV-CW860 è
stata definita dagli addetti del settore come la telecamera per
la videosorveglianza con la performance più elevata, non
solo per la sua compattezza e la sua sofisticata linea affusolata
che ben si sposa con l’arredo urbano, ma anche per la sua
notevole resistenza contro gli agenti atmosferici e la sua ottima
sensibilità sia per la sorveglianza diurna che
notturna.
La Camera di Commercio di Milano ha stanziato 819.260,00 Euro
per agevolare le piccole e medie imprese della provincia di
Milano che realizzano progetti aziendali rivolti
all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e di
Internet.
Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e medie
imprese, loro cooperative e consorzi, con sede e/o unità
operativa nella provincia di Milano che operino nel settore del
commercio, dei servizi, del turismo e della cooperazione.
Sono agevolabili gli interventi realizzati nel periodo dal
3/3/2003 al 5/9/2003 rivolti
* all’adeguamento strumentale e tecnologico del sistema
informatico dell’ impresa
* all’acquisizione di prodotti e servizi legati
all’utilizzo di Internet come mezzo per sviluppare il
proprio business attraverso l’utilizzo delle nuove
applicazioni Internet (e-business e-commerce e-procurement,
ecc.)
* aumentare la propria visibilità sul mercato
(realizzazione di un sito web)
* riformulare i propri processi aziendali sviluppando
l’integrazione con banche, fornitori, clienti, anche
attraverso la predisposizione di ambienti intranet, extranet,
e-marketplace, ecc.)
Le domande, redatte su apposito modulo reperibile nel sito della
Camera
di Commercio di Milano dove potrete trovare anche il
regolamento integrale del contributo, devono essere inoltrate
alla Camera stessa entro il 5 settembre 2003
L’Autorità Garante ha individuato le regole
applicabili all’uso degli Mms (messaggi multimediali)
tramite telefoni mobili che permettono di scattare fotografie ed
effettuare riprese, registrarle e comunicarle a terzi.
Sono pervenute all’Autorità segnalazioni che hanno
chiesto di verificare la conformità delle nuove
applicazioni della telefonia mobile alle norme sul rispetto della
riservatezza.
Queste tecnologie, con le quali è possibile riprendere
più facilmente e mettere più agevolmente in
circolazione immagini e suoni raccolti specie in luoghi pubblici
o aperti al pubblico, sono destinate ad una utilizzazione sempre
più diffusa da parte di singoli utenti, ma suscettibili di
ledere la sfera privata e la dignità delle persone.
Per questi motivi, il Garante ha indicato le modalità per
un uso corretto degli Mms.
Resta ovviamente lecito scattare foto con il proprio cellulare
per uso personale: ad esempio quando un soggetto scatta foto o
effettua una ripresa per esigenze di svago o culturali e invia a
parenti ed amici le immagini, che rimangono quindi in un
ristretto ambito di conoscibilità.
Alla raccolta e alla comunicazione di dati personali in via
occasionale e per scopi esclusivamente personali non si applica
infatti la legge n. 675.
Rimane comunque l’obbligo di risarcire gli eventuali danni
prodotti alle persone ritratte e di mantenere sicure le immagini
raccolte.
Quando si tratta invece di fotografie o filmati che vengono
comunicati in via sistematica ad una pluralità di
destinatari o diffusi, per esempio mediante la pubblicazione su
un sito Internet, o anche di invii tali da dar vita ad una
comunicazione a catena, le cose cambiano.
In questo caso è obbligatorio informare gli interessati e
chiedere il loro consenso.
Diverso il discorso per chi svolge l’attività
giornalistica: non c’è alcun obbligo di chiedere il
consenso, ma devono essere comunque rispettare le cautele e i
limiti posti dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico
dei giornalisti.
È bene ricordare che, sia in caso di invio episodico sia
di diffusione sistematica di immagini, si devono comunque
rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da
quelle relative alla privacy, anche antecedenti alla legge n.
675.
Si dovrà anzitutto porre attenzione alla tutela prevista
dal codice civile (art.10, “Abuso dell’immagine
altrui“) e dalla legge sul diritto d’autore (legge
n.633/1941), che richiede il consenso della persona ritratta, a
meno che la riproduzione dell’immagine sia giustificata
dalla notorietà o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto
fotografato o da necessità di giustizia o di polizia o
quando la fotografia è collegata ad avvenimenti di
interesse pubblico o svoltosi in pubblico.
La legge sul diritto d’autore vieta comunque
l’esposizione o la messa in commercio di foto qualora
rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al
decoro del persona ritratta.
Ci sono poi altri divieti sanzionati penalmente e sono quelli che
riguardano l’indebita raccolta, rivelazione e diffusione di
immagini relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore
private, la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico,
il reato di ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere
l’onore o il decoro del destinatario, le pubblicazioni
oscene.
Per completare il quadro delle garanzie, l’Autorità
ha segnalato, infine, la necessità di rispettare alcune
regole ulteriori, quali l’obbligo per i fornitori di
servizi telefonici di tutelare la libertà e la segretezza
delle comunicazioni telefoniche, garantite dalla Costituzione, e
il profilo riguardante i gestori telefonici che offrono la
possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi
Mms a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in
grado di riceverli.
In questo caso la conservazione temporanea dei messaggi deve
cessare una volta che avvenga la lettura da parte del
destinatario.
Il provvedimento del Garante verrà inviato anche
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
al Ministero per le comunicazioni, per opportuna
conoscenza.
fonte: www.garanteprivacy.it
Comunicato del 14 Marzo2003
Canon ha recentemente presentato la nuova gamma delle ottiche
varifocal asferiche per soffisfare le esigenze tecniche e
commerciali di chi opera nel settore TVCC.
La gamma comprende 4 modelli:
TV3310D lunghezza focale 3,3-8mm, f-stop 1.0 - 360,
diaframma automatico DC IRIS, CS Mount
TV2714D lunghezza focale 2,7-12mm, f-stop 1.4 - 360,
diaframma automatico DC IRIS, CS Mount
TV5513D lunghezza focale 5,5-55mm, f-stop 1.3 - 360,
diaframma automatico DC IRIS, CS Mount
HV7517D lunghezza focale 7,5-75mm, f-stop 1.7 - 360,
diaframma automatico DC IRIS, C Mount
Come noto, le ottiche asferiche garantiscono numerosi vantaggi
sopratutto se utilizzate con telecamere molto sensibili o
telecamere day/night in condizioni di luminosità
critica.
In particolare i punti di forza delle ottiche asferiche si
possono riassumere in:
focale puntiforme
dimensioni più compatte con ridotto numero di elementi
ottici correttivi
ridotte aberrazioni cromatiche (per effetto delle lenti
asferiche) per immagini più nitide
maggiore luminosità (circa 40% in + degli standard) bassi
valori Fstop e maggiore area utile del diaframma
le ottiche asferiche sono obiettivi capaci di raccogliere una
maggiore quantità di luce e quindi permettono di
riprendere immagini "particolarmente veloci" ad elevata
qualità anche in condizioni di velocità
particolarmente spinta dello shutter
il sistema telecamera/obiettivo risulta essere più
sensibile, con algoli di ripresa maggiori, alta risoluzione e
contrasto, performance DC Iris più elevate con risposta
del diaframma più rapida
I Garanti europei hanno deciso di aprire una consultazione
pubblica per sollecitare osservazioni e commenti, da parte dei
cittadini e di tutti i soggetti interessati, riguardo alle linee
guida sulla videoserveglianza messe a punto dalle stesse
Autorità nel novembre scorso.
In base agli esiti di questa consultazione, che si
chiuderà il 31 maggio 2003, i Garanti valuteranno
l’opportunità di definire una vera e propria
Raccomandazione in materia.
Il documento del Gruppo dei Garanti europei, del quale è
presidente Stefano Rodotà, è oggi disponibile in
tutte le lingue dell’UE sul sito del Gruppo www.europa.eu.int
e contiene alcune indicazioni generali che forniscono un quadro
uniforme e armonizzato a livello europeo ed offrono un
riferimento comune sia per quanto riguarda il settore privato sia
in rapporto ai soggetti pubblici.
Ne ricordiamo in sintesi i punti salienti: i criteri per valutare
la liceità e l’opportunità
dell’installazione di dispositivi di videosorveglianza sono
numerosi e di diversa natura nei singoli Stati
dell’UE.
Èopportuno intervenire per armonizzare il quadro
regolamentare - a prescindere dalle tecnologie utilizzate nei
singoli casi - sulla base della direttiva europea per la
protezione dei dati, ma anche di altri strumenti internazionali
(Carta Europea dei diritti fondamentali, Convenzione n. 108 del
Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati).
Le immagini acquisite con la videosorveglianza sono spesso
associate ad altri dati (ad esempio, le impronte digitali, o
registrazioni sonore) per facilitare l’identificazione
delle persone.
Il titolare dovrà accertarsi in via preliminare se le
immagini rilevate con la videosorveglianza comportino il
trattamento di dati personali, in quanto riguardano soggetti
identificabili.
Se vi è trattamento di dati personali, il titolare
dovrebbe fare riferimento ad una serie di indicazioni
schematizzate di seguito, le quali restano valide anche per quei
trattamenti che non sono soggetti espressamente alle disposizioni
della direttiva europea (ad esempio trattamenti effettuati per
scopi di sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati,
oppure trattamenti effettuati da una persona fisica per scopi
esclusivamente privati o familiari):
a) Stabilire la liceità del ricorso alla
videosorveglianza, facendo riferimento alle norme di diritto
interno applicabili (se esistono), anche per quanto riguarda
quelle relative al diritto all’immagine ed alla tutela del
domicilio.
b) Garantire che le finalità della videosorveglianza siano
specifiche e lecite, in particolare evitando utilizzazioni
ulteriori delle immagini rilevate e indicando le finalità
della videosorveglianza in un documento che fornisca anche
chiarimenti ulteriori sulla privacy policy seguita dal
titolare.
c) Assicurarsi della legittimità del trattamento,
verificando il rispetto di almeno uno dei criteri di
legittimità previsti dall’articolo 7 della direttiva
europea. Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti
pubblici, è opportuno ricordare che i trattamenti
effettuati attraverso videosorveglianza devono essere previsti da
norme espresse di legge.
d) Verificare che il ricorso alla videosorveglianza sia
proporzionato, ossia che gli scopi perseguiti siano tali da
giustificare realmente l’impiego di dispositivi del genere,
e sempre a condizione che altre forme di tutela o altri
dispositivi di sicurezza si dimostrino chiaramente inadeguati o
non siano applicabili al caso specifico.
e) Verificare che l’attività di videosorveglianza
sia effettuata in modo proporzionato: in questo caso si tratta di
minimizzare l’impiego di dati personali, anche attraverso
opportuni accorgimenti tecnici (angolo di ripresa delle immagini,
periodo di conservazione delle immagini - che dovrà essere
molto breve -, rischi legati all’eventuale associazione con
altri dati che facilitino l’identificazione delle
persone).
f) Informare adeguatamente gli interessati, utilizzando
indicazioni ben visibili e posizionate in modo corretto.
Può trattarsi di informative sintetiche, ma devono essere
efficaci; eventualmente si potranno utilizzare simboli come
già avviene per gli avvisi anti-fumo. E’ necessario
specificare sempre le finalità della videosorveglianza, e
indicare chi sia il titolare del trattamento.
g) Garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di
accesso, rettifica, cancellazione ecc., e in particolare il
diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e
prevalenti.
h) Rispettare eventuali ulteriori requisiti, come ad esempio
l’obbligo di notificare il trattamento effettuato
attraverso videosorveglianza e di adottare idonee misure di
sicurezza, preoccupandosi anche di formare in modo adeguato il
personale impegnato in attività di
videosorveglianza.
i) Adottare precauzioni ulteriori in rapporto a specifiche
attività di videosorveglianza: ad esempio, se le immagini
permettono la raccolta di dati sensibili, oppure se sono previste
interconnessioni fra più sistemi di videosorveglianza,
oppure se si intendono associare le immagini rilevate con dati di
tipo biometrico (impronte digitali, ad esempio) o si prevede di
utilizzare sistemi per il riconoscimento automatico della voce o
del viso di una persona.
In tutti questi ambiti si dovrà compiere una valutazione
caso per caso, alla luce dei principi sopra ricordati.
fonte: www.garanteprivacy.it
- newsletter del 24/02-03/03