
A partire dal 1º luglio 2005 entra in vigore il nuovo Decreto,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale nº 69 del 24 marzo 2005
denominato "Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo",
che sostituisce il precedente D.M. del 16 giugno 1999.
Come illustrato nella relazione tecnica allegata al Decreto stesso sub b), la richiesta di
modifica del sovrapprezzo è motivata da un aumento della capacità delle batterie
utilizzate per le autovetture e dalla conseguente non corrispondenza degli attuali gruppi
di sovrapprezzo con i relativi segmenti di applicazione (moto, auto, camion/trattori).
La modifica prevede pertanto una variazione dell’attuale classe di sovrapprezzo
20-70 Ah in una nuova classe 20-95 Ah nonché un arrotondamento degli importi unitari,
conseguente alla conversione degli importi da lire a €.
Le variazioni portano ad una diminuzione del sovrapprezzo gravante sugli utilizzatori
di batterie al piombo di circa 750.000 €: in particolare, le batterie con capacità
compresa tra 70 e 95 Ah sconteranno un sovrapprezzo lordo pari a 0,80 €/batteria, rispetto all’attuale
valore di 1,65 €/batteria, con una diminuzione del 52%.
Il sovrapprezzo è lo strumento economico previsto dal comma 7 dell’articolo 9-quinquies
della legge istitutiva del Cobat "al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari
per lo svolgimento dei propri compiti" compiti indicati al comma 2 dello stesso articolo 9-quinquies:
* assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio
* cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio
* assicurare l’eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente
conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento
* promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica
per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
L’articolo 2 del Decreto stabilisce che il sovrapprezzo sarà anticipato al Cobat,
con cadenza trimestrale, dai produttori e dagli importatori di batterie al piombo, nonché
dagli importatori di beni contenenti batterie al piombo (principalmente importatori di autovetture,
carrelli elevatori ed UPS).
Secondo quanto previsto al comma 7 dell’articolo 9-quinquies della legge istitutiva del Cobat,
produttori e importatori hanno il diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le
successive fasi della commercializzazione.
Il comma 2 dell’articolo 1 del Decreto stabilisce le classi di applicazione del sovrapprezzo :
* batterie d’avviamento e monoblocchi industriali di capacità minore o uguale a 20 Ah
* batterie d’avviamento e monoblocchi industriali di capacità
maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 95 Ah
* batterie d’avviamento e monoblocchi industriali di capacità maggiore di 95 Ah
* elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi capacità
Rispetto al precedente Decreto, i monoblocchi industriali vengono trattati come le batterie d’avviamento
(categorie a, b e c), mentre gli elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi capacità
costituiscono la categoria d.
L’allegato a) del decreto fissa i nuovi importi di sovrapprezzo al lordo del costo di riscossione.
* Batterie di avviamento e monoblocchi industriali fino a 20 Ah --> 0,20 €
* Batterie di avviamento e monoblocchi industriali da 20 a 95 Ah --> 0,80 €
* Batterie di avviamento e monoblocchi industriali oltre 95Ah --> 1,60 €
* Elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi capacità --> il sovrapprezzo deve essere
calcolato in funzione della capacità C espressa in AH e della tensione espressa in Volts che sarà
pari a 2 V, salvo casi di pił elementi in serie non costituenti monoblocco.
La formula di calcolo è
la seguente: 0,0030 € * C * V/2