
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali - Comunicato stampa 20/05/2004

La tutela dei diritti si concilia con una efficace azione di sicurezza e prevenzione
L’installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si
intendono perseguire. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo
quando altre misure siano insufficienti o inattuabili. La proliferazione di questi
sistemi rischia di rendere meno efficace la tutela della sicurezza dei cittadini.
L’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo. I cittadini
devono sapere sempre e comunque se un’area è sottoposta a videosorveglianza.
Per proporre un uso ponderato ed efficace della videosorveglianza, l’Autorità Garante
(Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha deciso di
intervenire con nuove regole che riguardano il settore pubblico e quello privato.
Numerosi sono stati i reclami e le segnalazioni al Garante che lamentano un utilizzo
crescente e non conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni
relative a persone identificabili.
Il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudica l’adozione di misure
efficaci per garantire la sicurezza e l’accertamento degli illeciti. L’installazione
di sistemi di videosorveglianza non deve però violare la privacy dei cittadini e
deve essere conforme al recente Codice in materia di dati personali.
Rispetto alle prime linee guida sull’installazione di telecamere, emanate nel novembre
del 2000, l’odierno provvedimento generale (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it)
stabilisce regole più precise, che tengono conto anche delle indicazioni emerse in sede
internazionale e comunitaria.
L’uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all’impossibilità di utilizzare
le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative
o penali. L’Autorità effettuerà doverosi controlli.
Principi generali per soggetti pubblici e privati
I sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se,
per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.
La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti
di liceità : cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento
di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad
obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.
Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua
utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece
superflua. Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi
di allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.)
siano realmente insufficienti o inattuabili.
I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione
dei dati. L’informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione un modello
semplificato: un cartello con un simbolo ad indicare l’area videosorvegliata) deve essere
chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.
In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato:
a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione
in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un
tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
Chi installa telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. Si
è invece constatato che, da parte di amministrazioni comunali, vengono indicate indebitamente,
come scopo della sorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei
reati che competono invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.
Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle
immagini con altri particolari (es.dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle
immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) è
obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.
Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere una serie di aspetti: se sia realmente
necessario raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature
(fisse o mobili).
Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema
a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio
del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).
Non risulta comunque giustificata un’attività di rilevazione a fini promozionali, turistici
o pubblicitari, attraverso web-cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.
Specifici settori
Divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie
previste in materia di lavoro, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi
di prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati
all’attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi).
Negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati
in particolari reparti (es.rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il
personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.
Negli istituti scolastici l’installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile
solo quando strettamente indispensabile (es.atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.
Soggetti pubblici
Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente
per svolgere funzioni istituzionali. Anche quando un’amministrazione è titolare di compiti
in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve
comunque ricorrere un’esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di
pericoli concreti. Non è quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza
di intere aree cittadine.
Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto
pubblici, nei luoghi di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati
al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti
dell’immondizia etc.
Soggetti privati
Si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati,
sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare l
e immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e
beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di
vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.
Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, di
studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare,
da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni.
L’installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l’adozione di cautele:
angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree
comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi
per finalità identificative dei visitatori.
Fonte: www.punto-informatico.it
L’allarme da Unione Consumatori: la nuova legge presentata dal ministro Urbani e
già approvata impone a chiunque distribuisca contenuti per via telematica di consegnarne
copia alle biblioteche di Stato. Pesanti le sanzioni
12/05/04 - News - Roma - Dall’Italia impegnata nel regolamentare Internet arriva un nuovo
allarme per una legge, la 106 del 2004, che obbliga al deposito in biblioteca dei siti web
e delle altre pubblicazioni diffuse per via telematica. La legge, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 27 aprile, ha spinto
Unione Consumatori
a diffondere nelle scorse ore un preoccupato comunicato stampa.
"Fra sei mesi - spiega l’Associazione - chiunque abbia un sito Internet con informazioni
a disposizione del pubblico dovrà inviarne il contenuto alle due Biblioteche centrali di
Firenze e di Roma, altrimenti rischierà una multa fino a 1500 euro".
In realtà, scorrendo l’articolato della
106/2004
si legge che l’obbligo di deposito riguarda tutti "i documenti destinati all’uso pubblico
e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico
di produzione, di edizione o di diffusione". Una disposizione che sembra a tutti gli effetti
comprendere, dunque, non solo i siti web ma anche le newsletter o le mailing list che diffondono
informazioni al pubblico. Senza contare le altre modalità di diffusione dei contenuti, dal
peer-to-peer allo streaming video, che internet mette a disposizione.
Unione Consumatori spiega come la nuova legge abbia "modificato le vecchie norme regie del 1
939 sulla consegna obbligatoria alle autorità di 5 copie di ogni stampato (ai fini del controllo
delle notizie sovversive), includendovi anche i "documenti diffusi tramite rete informatica",
che dovranno essere depositati presso le due Biblioteche centrali anche al fine di consentirne l’accesso al pubblico".
Si tratta di locuzioni preoccupanti per le ambiguità ma che evidenziano con chiarezza come la
disposizione legislativa sia, come già accade con altre leggi in via di approvazione relative
ad Internet, inapplicabile. Ma, proprio come con altre leggi, anche in questo caso come accennato
sono previste sanzioni per chi non adempie. In questo senso una "via di fuga" dalle conseguenze
della legge potrebbe essere legata al fatto che le sanzioni sono associate al valore commerciale
del "documento", un valore che non è chiaro come debba essere individuato e che potrebbe, con una
interpretazione decisamente ardita, svincolare pubblicazioni non esplicitamente commerciali.
La 106/2004 stabilisce che entro sei mesi dal varo debba essere realizzato dal Ministero dei
Beni culturali un regolamento attuativo: inevitabilmente le speranze di chi ritiene fallata
questa legge sono di trovarsi con un regolamento che contraddica la lettera della normativa
e consenta alla rete italiana di respingere quello che Unione Consumatori considera un provvedimento
sbagliatissimo. Va detto che quando il ministro ai Beni culturali Giuliano Urbani ha presentato
la proposta legislativa che ha condotto a questa legge non erano presenti i riferimenti ai
documenti informatici e telematici. Modifiche introdotte in Parlamento che, come spesso accade
in Italia, sono destinate ad impattare direttamente sulle libertà digitali.
"Centinaia di migliaia di utenti con un sito Internet - scrive infatti Unione Consumatori -
dovranno inviare ogni anno alle due Biblioteche centrali, per e-mail o dischetto, informazioni
che per lo più cambiano o vengono aggiornate continuamente e che sono già a disposizione del pubblico.
Oltretutto, le due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma non avranno materialmente la possibilità
di gestire e catalogare la massa enorme di informazioni provenienti da centinaia di migliaia di siti e
tutto si risolverà in un obbligo inutile e fastidioso".
Si
ringrazia la redazione di Punto Informatico per averci concesso l’autorizzazione alla riproduzione dell’articolo.