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Telecamere - multato un supermercato per mancata informativa

Multa del Garante per oltre 3000 euro ad un ipermercato romano per non aver avvisato la clientela della presenza di un sistema di videosorveglianza, che riprendeva immagini, sia all’interno che all’esterno dei locali, ventiquattro ore su ventiquattro. Il centro commerciale, appartenente ad una grande catena di distribuzione, non ha obiettato alla contestazione ed ha provveduto al pagamento della somma entro i sessanta giorni previsti dalla notifica. L’accertamento effettuato rientra nel programma di interventi disposti dal Garante per verificare lo stato di attuazione della legge in materia di videosorveglianza nei confronti di diverse categorie di soggetti tra cui supermercati ed ipermercati.
Dalle operazioni di accertamento compiute nei mesi scorsi presso l’ipermercato, il Dipartimento di vigilanza e controllo del Garante ha rilevato un sistema di videosorveglianza composto da 28 telecamere, di cui 12 mobili e 16 fisse, che riprendono le aree esterne destinate al parcheggio e alle attività di carico e scarico delle merci e le aree interne presso le casse e le uscite di emergenza del centro commerciale. L’impianto è risultato installato per motivi di sicurezza e attivo nell’arco delle ventiquattro ore: le immagini riprese vengono memorizzate in una unità centrale e conservate per tre giorni.
L’Autorità ha accertato che la capacità delle telecamere consente la piena riconoscibilità delle persone inquadrate e che nel fabbricato non sono presenti cartelli e avvisi che diano informazioni sulla installazione del sistema di videosorveglianza.
L’Autorità ha dunque contestato al responsabile dell’ipermercato la violazione dell’art. 10 della legge sulla privacy per non aver informato i clienti né della presenza delle telecamere, né dei diritti attribuiti loro dalla legge: cioè, di conoscere per quali scopi i dati (in questo caso, le immagini) vengono raccolti, di poter chiedere la loro cancellazione o di opporsi al loro uso, di sapere per quanto tempo verranno conservati e qual’è l’ufficio cui rivolgersi per poter ottenere risposte.
L’ipermercato è stato "multato" per la somma di 3098,74 euro, che è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione.
fonte: www.garanteprivacy.it newsletter n. 129
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Nuova Network Camera Panasonic KX-HCM10

Da oggi Panasonic Vi offre un semplice stumento per poter raggiungere luoghi remoti tramite il Vostro Personal Computer. Potete verificare le stanze della Vostra casa così come l’ufficio o il negozio, tramite un collegamento Internet. E’ possibile anche essere avvisati, tramite l’invio di una e-mail, a fronte di un tentativo di intrusione.
Un prodotto facile da installare e da utilizzare con differenti possibilità di applicazione sia a livello privato che business.
La Network Camera KX-HCM10 include un web server, un software di controllo (TCP/UDP) e un software per e-mail (SMTP) interamente e appositamente sviluppato per questa piccola e leggera camera.
E’ sufficiente collegare la Network Camera in una rete Ethernet e potrete subito controllarla dal Vostro PC utilizzando un comune web browser standard.
La Network Camera KX-HCM10 offre una risoluzione fino a 640 x 480 pixel e permette il controllo remoto del brandeggio. Può automaticamente trasmettere una e-mail a fronte dell’attivazione di un allarme (tramite sensore esterno) e può essere osservata da 10 Utenti contemporaneamente
Specifiche tecniche:
Brandeggio: 120° orizzontali (60° destra + 60° sinistra) 0-45° verticali
Risoluzione video: 640x480 , 320x240 o 160 x 120 selezionabile
Trasferimento immagine: Security Trigger Interface
Numero di pixel effettivi 320.000
Fuoco: fisso da 1 metro ad infinito
Bilanciamento del bianco: Automatico o manuale
Regolazioni: Luminosità e Bilanciamento del Bianco
Compressione Video: JPEG/3 level
Buffer immagini: circa 80 frame (con risoluzione 320x240) con time display
Protezione con password Amministratore e Password Utente
Upgrade: tramite connessione Internet
Frame/Rate: 7,5 frame/secondo con risoluzione 640x480, 15 frame/secondo con risoluzione 320x240 o 160x120
Connessione network: tramite RJ45
Connettore allarmi: ingresso e uscita digitali
Regolazioni: data, ora, minuti e secondi
Alimentazione: 9Vdc tramite alimentatore in dotazione
Sistema operativo richiesto: Windows® 95, Windows® 98, Windows® NT4,0 o Windows2000®:
Protocolli di rete supportati: HTTP, FTP, SMTP, TCP, UDP:
Compatibile con Internet Explorer® 5,0 o successivo o Netscape Navigator® 4,7 o successivo
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Ti leggo e ti licenzio

Il Tribunale di Milano ha archiviato la denuncia presentata da una lavoratrice nei confronti del proprio datore di lavoro, sostenendo che leggere le e-mail di un dipendente assente non costituisce reato. La decisione, che ha scosso tutti coloro che ritenevano inviolabile il diritto al segreto della corrispondenza, muove dalla considerazione che l’impresa ha il diritto di conoscere lo stato di avanzamento di determinati lavori anche in assenza della persona che li cura. Il fatto e’ che, secondo quanto riferisce l’ADUC, si trattava di posta indirizzata alla lavoratrice e non all’impresa per cui avrebbe dovuto essere ritenuta personale. Mentre si discute, la dipendente in questione e’ stata licenziata pare proprio perche’ da quelle e-mail e’ risultata una gestione in proprio di progetti estranei all’azienda.
fonte: internetlaw.it
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