
Multa del Garante per oltre 3000 euro ad un ipermercato romano
per non aver avvisato la clientela della presenza di un sistema
di videosorveglianza, che riprendeva immagini, sia
all’interno che all’esterno dei locali, ventiquattro
ore su ventiquattro. Il centro commerciale, appartenente ad una
grande catena di distribuzione, non ha obiettato alla
contestazione ed ha provveduto al pagamento della somma entro i
sessanta giorni previsti dalla notifica. L’accertamento
effettuato rientra nel programma di interventi disposti dal
Garante per verificare lo stato di attuazione della legge in
materia di videosorveglianza nei confronti di diverse categorie
di soggetti tra cui supermercati ed ipermercati.
Dalle operazioni di accertamento compiute nei mesi scorsi presso
l’ipermercato, il Dipartimento di vigilanza e controllo del
Garante ha rilevato un sistema di videosorveglianza composto da
28 telecamere, di cui 12 mobili e 16 fisse, che riprendono le
aree esterne destinate al parcheggio e alle attività di
carico e scarico delle merci e le aree interne presso le casse e
le uscite di emergenza del centro commerciale. L’impianto
è risultato installato per motivi di sicurezza e attivo
nell’arco delle ventiquattro ore: le immagini riprese
vengono memorizzate in una unità centrale e conservate per
tre giorni.
L’Autorità ha accertato che la capacità delle
telecamere consente la piena riconoscibilità delle persone
inquadrate e che nel fabbricato non sono presenti cartelli e
avvisi che diano informazioni sulla installazione del sistema di
videosorveglianza.
L’Autorità ha dunque contestato al responsabile
dell’ipermercato la violazione dell’art. 10 della
legge sulla privacy per non aver informato i clienti né
della presenza delle telecamere, né dei diritti attribuiti
loro dalla legge: cioè, di conoscere per quali scopi i
dati (in questo caso, le immagini) vengono raccolti, di poter
chiedere la loro cancellazione o di opporsi al loro uso, di
sapere per quanto tempo verranno conservati e qual’è
l’ufficio cui rivolgersi per poter ottenere risposte.
L’ipermercato è stato "multato" per la somma di
3098,74 euro, che è pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista per la violazione.
fonte: www.garanteprivacy.it
newsletter n. 129
Da oggi Panasonic Vi offre un semplice stumento per poter
raggiungere luoghi remoti tramite il Vostro Personal Computer.
Potete verificare le stanze della Vostra casa così come
l’ufficio o il negozio, tramite un collegamento Internet.
E’ possibile anche essere avvisati, tramite l’invio
di una e-mail, a fronte di un tentativo di intrusione.
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possibilità di applicazione sia a livello privato che
business.
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controllo (TCP/UDP) e un software per e-mail (SMTP) interamente e
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Ethernet e potrete subito controllarla dal Vostro PC utilizzando
un comune web browser standard.
La Network Camera KX-HCM10 offre una risoluzione fino a 640 x 480
pixel e permette il controllo remoto del brandeggio. Può
automaticamente trasmettere una e-mail a fronte
dell’attivazione di un allarme (tramite sensore esterno) e
può essere osservata da 10 Utenti contemporaneamente
Specifiche tecniche:
Brandeggio: 120° orizzontali (60° destra + 60°
sinistra) 0-45° verticali
Risoluzione video: 640x480 , 320x240 o 160 x 120
selezionabile
Trasferimento immagine: Security Trigger Interface
Numero di pixel effettivi 320.000
Fuoco: fisso da 1 metro ad infinito
Bilanciamento del bianco: Automatico o manuale
Regolazioni: Luminosità e Bilanciamento del Bianco
Compressione Video: JPEG/3 level
Buffer immagini: circa 80 frame (con risoluzione 320x240) con
time display
Protezione con password Amministratore e Password Utente
Upgrade: tramite connessione Internet
Frame/Rate: 7,5 frame/secondo con risoluzione 640x480, 15
frame/secondo con risoluzione 320x240 o 160x120
Connessione network: tramite RJ45
Connettore allarmi: ingresso e uscita digitali
Regolazioni: data, ora, minuti e secondi
Alimentazione: 9Vdc tramite alimentatore in dotazione
Sistema operativo richiesto: Windows® 95, Windows® 98,
Windows® NT4,0 o Windows2000®:
Protocolli di rete supportati: HTTP, FTP, SMTP, TCP, UDP:
Compatibile con Internet Explorer® 5,0 o successivo o
Netscape Navigator® 4,7 o successivo
Il Tribunale di Milano ha archiviato la denuncia presentata da
una lavoratrice nei confronti del proprio datore di lavoro,
sostenendo che leggere le e-mail di un dipendente assente non
costituisce reato. La decisione, che ha scosso tutti coloro che
ritenevano inviolabile il diritto al segreto della
corrispondenza, muove dalla considerazione che l’impresa ha
il diritto di conoscere lo stato di avanzamento di determinati
lavori anche in assenza della persona che li cura. Il fatto
e’ che, secondo quanto riferisce l’ADUC, si trattava
di posta indirizzata alla lavoratrice e non all’impresa per
cui avrebbe dovuto essere ritenuta personale. Mentre si discute,
la dipendente in questione e’ stata licenziata pare proprio
perche’ da quelle e-mail e’ risultata una gestione in
proprio di progetti estranei all’azienda.
fonte: internetlaw.it