
il prossimo 3 agosto 2004, entra in vigore il Decreto n. 388/03, concernente le nuove
disposizioni sul pronto soccorso in azienda.
Il nuovo decreto si applica in tutti i luoghi di lavoro, purché
vi sia nell’azienda almeno una persona che presta il proprio lavoro, con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale.
Le aziende o le unità produttive vengono classificate in 3 categorie (A, B, C) in funzione della tipologia,
del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio.
Gruppo A
Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche,
impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende
per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili
ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura
Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A
Per le aziende o unità che sono classificate Gruppo A e Gruppo B, il datore di
lavoro deve garantire:
* una cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro contenente
la dotazione minima indicata nell’allegato 1 al decreto
* un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale
Per le aziende o unità produttive di Gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire:
* un pacchetto di medicazione contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 al decreto
* un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale
Il datore di lavoro, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda o unità
produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento
ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici
connessi all’attività lavorativa dell’azienda e devono essere mantenuti
in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica
per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione
degli interventi di pronto soccorso.
I contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione vengono riportati nell’allegato
3 al decreto, per le imprese appartenenti al Gruppo A, e nell’allegato 4, per le imprese dei gruppi B e C
Qui puoi scaricare l’allegato al DL 15 luglio 2003 n. 388 del Ministero della Salute
Fonte: www.punto-informatico.it
La Biblioteca Nazionale di Firenze chiede ai webmaster italiani di non inviare copia
delle proprie pubblicazioni nonostante quanto previsto dalla legge sul deposito obbligatorio.
C’è poca chiarezza ancora sulla legge per il deposito obbligatorio dei siti
web e delle newsletter pubblicate su Internet, una normativa, la
106/2004, che ha già
dato vita a polemiche e molteplici interpretazioni.
In rete va ora diffondendosi il testo pubblicato ormai un mese fa dalla Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze, tirata direttamente in ballo dalla normativa.
Sono infatti molti i webmaster e tenutari di servizi Internet che semplicemente non sanno cosa sono tenuti a fare.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 106 del 15 aprile 2004
Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso
pubblico - si legge nella nota dell’istituto - la nostra biblioteca riceve
numerose richieste di informazioni su come depositarè i siti web.
Secondo la Biblioteca, la legge allinea la legislazione italiana a quella dei
Paesi più avanzati in quanto dispone la raccolta e la conservazione dei
siti web (come di tutte le altre pubblicazioni digitali), con la finalità di
conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.
Ma se le finalità sono condivise dall’istituto e certamente non solo dalla
Centrale di Firenze, le modalità fin qui individuate dalla legge, ossia la consegna "a mano"
di quanto pubblicato, rappresentano un problema che dovrà e potrà
essere risolto da un successivo regolamento che deve essere emanato entro pochi mesi.
In questo senso la Centrale di Firenze ha spiegato che si può anticipare
che le biblioteche nazionali stanno cooperando a livello internazionale
e che concordemente indicano nell’harvesting - ossia nella raccolta delle pagine
web effettuata tramite un software (crawler) - la modalità più efficiente e sostenibile di deposito.
Il crawler fa sì, ovviamente, che chi pubblica siti web liberamente accessibili
in rete non debba "depositare" alcunché perchè - spiega l’istituto - è
il crawler gestito dall’istituzione depositaria che provvede a raccogliere il sito web.
In ogni caso - sottolinea infine la Centrale di Firenze - nell’attesa dell’emanazione
del regolamento applicativo si raccomanda di non inviare (su CD o via posta elettronica)
copie di siti web alla nostra biblioteca.
Qui potete leggere il comunicato redatto dalla biblioteca.
Si ringrazia la redazione di Punto Informatico per averci concesso l’autorizzazione alla riproduzione dell’articolo.