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Prorogato al 31/12/2004 il termine per la redazione del Documento Programmatico della Sicurezza DPPS

Il Ministro della Giustizia proporga a fine anno gli adempimenti del D. Lgs. n. 196/2003
Il documento programmatico sulla sicurezza (DPPS) slitta a fine anno, mentre coloro che non potranno, per certificate ragioni, adottare le misure previste entro quella data, avranno tempo fino al 31 marzo 2005.
Sono gli effetti del decreto legge presentato dal ministro della Giustizia, Roberto Castelli, e approvato ieri dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 161.
Fonte: Comunicato stampa del Consiglio de Ministri n. 161 del 22/06/2004
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30 giugno 2004 - Scade il termine per la redazione del Documento Programmatico della Sicurezza DPPS

Si avvicina la scadenza del termine per la redazione del DPPS, obbligatorio per tutti i soggetti che trattano, mediante strumenti elettronici, dati personali.
L’Ufficio del Garante ha messo a disposizione degli operatori una guida per redigere e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza, soprattutto per le realtà piccole e/o di medie dimensioni.
La guida, frutto di riflessioni di un gruppo di lavoro di esperti della sicurezza, è stata semplificata sulla base dei commenti pervenuti all’esito della consultazione pubblica ed è utilizzabile facoltativamente.
È superfluo ricordare che il "Nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali", (D.Leg n. 196/2003 del 30/06/2003), in vigore dal 1 gennaio 2004, prevede l’adozione di misure minime di sicurezza in modo da garantire la protezione dei dati e dei sistemi.
Le misure minime di sicurezza adottate, riportate nel DPPS, devono essere attivate entro il 30 giugno 2004.
Come riportato in un nostro precedente articolo:
Il primo gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico della Privacy ( Decreto Legislativo n. 196/2003) che fissa le misure minime di sicurezza da adottare al fine di non permettere la perdita, la distruzione o il trattamento non autorizzato dei dati personali. Come dettato dall’articolo n. 169 del D.L. 196/2003, "Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila € a cinquantamila €". Con questo articolo il legislatore ha tenuto a sottolineare l’importanza della normativa, quindi l’importanza di adottare le misure minime di sicurezza.
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