
Il Garante della privacy si e’ pronunciato in questi
giorni su un tema molto scottante, quello della
possibilita’ di pubblicare fotografie di terzi su internet.
Al riguardo ha stabilito che un fotografo non puo’
pubblicare le foto scattate ai propri clienti su internet senza
averli preventivamente avvertiti dei diritti loro spettanti in
base alla legge sulla privacy e, nel caso in cui le immagini
lascino trapelare abitudini sessuali o orientamenti politici o
religiosi, senza il consenso espresso di questi ultimi. La
decisione e’ stata emessa a seguito del ricorso presentato
da alcuni clienti di un fotografo che si erano visti recapitare a
casa un codice di accesso, visibile anche a terzi, tramite il
quale potevano scaricare e spedire via e-mail le loro foto. Un
servizio nuovo che, a quanto pare, ! non e’ affatto
piaciuto. Fonte: Internetlaw
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 16 maggio 2002 il
comunicato relativo all’emanazione del bando per la
presentazione delle domande di finanziamento di programmi di
adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alle
normative di sicurezza e igiene del lavoro, delle piccole e medie
Imprese e dei settori Agricolo ed Artigianale (D.Leg. 38/2000,
art. 23, lett. a). Poichè l’impianti di rivelazione
di concentrazioni pericolose (tossiche o esplosive) è
prescritto dal DPR 27 aprile 1955 n. 547 Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, nei casi indicati all’articolo
354, Vi invitiamo a prendere visione del bando
all’indirizzo http://isi1-bis.inail.it/bandomod/bando.jsp .
La domanda di finanziamento potrà essere presentata dal
1° al 30 luglio 2002 secondo le modalità descritte nel
bando stesso.
Il Ministero delle Finanze ha comunicato la proroga delle
scadenze per i versamenti e la presentazione del modello 770. Il
termine per i versamenti e’ il 23 agosto, quello per la
trasmissione e’ il 30 settembre. Il D.p.c.m. 9 maggio 2002
ha differito la scadenze previste per i versamenti e per la
presentazione del modello 770 semplificato. Le nuove scadenze: Il
termine per i versamenti di imposte e contributi da eseguire nel
mese di agosto tramite il modello F24, viene differito al giorno
23 dello stesso mese, senza che sia dovuta alcuna
maggiorazione
La data della trasmissione telematica del modello 770/2002
semplificato e’ stata prorogata dal 30 giugno al 30
settembre 2002.
Per maggiori informazioni visitate il sito dell’agenzia
delle entrate o quello del Ministero delle Finanze www.finanze.it
fonte:commercenews
Dopo il varo del decreto che recepisce la direttiva
comunitaria si attende il regolamento che fisserà i
requisiti per svolgere l’attività di certificatori.
I criteri sanciti dall’attuale normativa. Se ne parla poco,
eppure si tratta di un cambiamento destinato ad avere un impatto
molto rilevante nella vita quotidiana delle persone. Ma non meno
importanti saranno le conseguenze per le aziende che hanno
puntato sulle attività Internet e che finora hanno vissuto
uno sviluppo frenato quando non drastici ridimensionamenti. Anche
in Italia la firma elettronica è infatti entrata in
dirittura d’arrivo. L’ultimo passo in ordine di tempo
è stato compiuto con il varo del decreto legislativo 23
gennaio 2002 numero 10, che recepisce la direttiva comunitaria
1993/93. Per il definitivo via libera manca però una tappa
altrettanto significativa: la preparazione del regolamento che
dovrà fissare i requisiti necessari per svolgere
l’attività dei certificatori. La legge definisce
infatti la firma digitale come risultato di una procedura
informatica e sottolinea la necessità di garantire la
corrispondenza tra il soggetto titolare della firma e il
documento su cui questa viene apposta. I criteri che vengono
sottolineati sono tre:
1) L’autenticazione: deve essere possibile verificare
l’identità del soggetto che appone la firma.
2) L’integrità: deve essere garantito che
l’informazione contenuta nel documento non è stata
alterata.
3) La segretezza: deve essere garantita la riservatezza
dell’informazione contenuta nel documento.
Il certificatore sarà responsabile sia
dell’esattezza che della completezza delle informazioni e
ciò consentirà anche il riconoscimento giuridico
della firma elettronica. Al momento, nell’apposito registro
pubblico che raccoglie i certificatori sono iscritte 13
società. Il nuovo quadro normativo ha individuato tre
modalità di sottoscrizione elettronica, che garantiscono
livelli diversi di sicurezza. Il livello più sicuro
è quello della sottoscrizione del documento informatico
con firma digitale. Questa rappresenta una prova piena, fino a
querela di falso. Il documento sottoscritto con firma elettronica
è invece considerato liberamente valutabile. La e-firma
sarà dunque utilizzabile non soltanto per acquistare beni
e servizi (con evidenti benefici per le attività di
shopping on line), ma anche per sottoscrivere documenti pubblici.
E proprio da questa ampiezza nei margini di utilizzo arriveranno
i maggiori benefici per i consumatori, che oltre a fare acquisti
potranno utilizzare i servizi a distanza messi a disposizione
dalle amministrazioni pubbliche.
Fonte: Il Sole 24 Ore