
Bando per l’assegnazione di contributi in conto capitale
alle microimprese del commercio al dettaglio, della
somministrazione in sede fissa, e le imprese artigiane come
definite dalla legge 443/85 operanti sul territorio del Comune di
Milano che provvedano all’acquisto e
all’installazione d’impianti di sicurezza anticrimine
Pubblicato il 13/12/2002 - Termine per la consegna:
31/03/2003
È stato emesso dal Comune di Milano il seguente bando per
l’assegnazione di contributi per l’installazione di
sistemi di sicurezza. Sono ammessi ai benefici del bando le
microimprese del commercio al dettaglio, della somministrazione
in sede fissa, comprese le edicole, le farmacie, gli impianti di
distribuzione di carburante, le tabaccherie, le microimprese
operanti nel settore del turismo e le microimprese di commercio
all’ingrosso dei servizi di artigianato così come
definite dalla legge 443/85 operanti sul territorio del Comune di
Milano. Sono considerate microimprese le aziende che,
complessivamente, occupino meno di 10 dipendenti, così
come definite dal punto 5 dell’art. 1 dell’allegato
della Raccomandazione della Commissione Europea del 3 aprile 1996
relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (in
G.U.C.E. n. L 107/4 del 30.4.96). Copia del bando e relativo
modello per accedere ai benefici previsti possono essere
scaricati direttamente dal sito del Comune di Milano al seguente
indirizzo
Fonte www.comune.mi.it
È grave che continuino ad essere diffuse informazioni
sull’applicazione della legge sulla privacy che ne
travisano il contenuto e la presentano in modo da determinare
reazioni negative nei cittadini, i quali, invece, a milioni,
hanno ricevuto dal Garante tutela dei loro diritti.” Questo
il commento dell’Autorità alla notizia sulle
telecamere installate in una banca di Camucia e che avevano
ripreso solo i piedi dei rapinatori. Il Garante precisa che non
esiste alcuna norma della legge sulla privacy che vieti di
installare telecamere che non siano in grado di individuare il
volto di una persona presente nella filiale di una banca. Al
contrario, come più volte ribadito dal Garante, la legge
n.675 del 1996 non ostacola affatto l’installazione di
telecamere a fini di sicurezza, come dimostra l’elevato
numero di sistemi di videosorveglianza attualmente in uso presso
banche, esercizi commerciali, enti pubblici, aziende, semplici
privati. Ciò risulta chiaro non solo dalla stessa
normativa sulla privacy, ma dalle diverse pronunce con le quali
l’Autorità Garante ha indicato anche i precisi
criteri per contemperare il diritto alla riservatezza delle
persone con le esigenze di sicurezza della collettività.
Il Garante ha indicato, infatti, fin dal dicembre 2000, le
garanzie con le quali le installazioni di impianti di
videosorveglianza sono non solo possibili, ma consentite a fini
di tutela della sicurezza dei cittadini e dei clienti delle
banche. Non avrebbe alcun senso, anche logico - del resto -
installare un sistema di videosorveglianza per la sicurezza dei
clienti che riprenda solo il tronco e la parte inferiore della
persona e non anche il volto. Il Garante chiederà alla
banca notizie sulle modalità di installazione del sistema
di videosorveglianza.
Fonte www.garanteprivacy.it
comunicato stampa del 27/12/2002
A farne le spese, un navigatore che, credendo di partecipare
ad un gioco, aveva inviato ad alcuni indirizzi reperiti anche
casualmente in rete un messaggio di posta elettronica, trovandosi
così inconsapevolmente a mettere in atto una pratica
illegale comè quella, appunto, di inviare
indiscriminatamente e-mail commerciali non richieste. Nel
messaggio inviato era contenuto l’invito ad inserirsi in un
meccanismo per l’invio sistematico di e-mail ad altri
destinatari - una sorta di "catena di Sant’Antonio"
elettronica - al fine di conseguire benefici economici. Un
destinatario dell’e-mail, alquanto infastidito
dall’invio, aveva richiesto al mittente di sapere dove
erano stati reperiti i dati personali che lo riguardavano e che
gli stessi non venissero più utilizzati. Non avendo
ricevuto una risposta adeguata alla richiesta si era rivolto
all’Autorità per essere tutelato. Nel ricorso al
Garante l’interessato non solo ribadiva le proprie
richieste, ma chiedeva anche il rimborso delle spese sostenute
per il procedimento instaurato. Chiamato
dall’Autorità a giustificare l’invio della
e-mail, il mittente rispondeva che, essendo solo un soggetto
privato e non un’azienda, non si occupava di
attività promozionali e, comunque, di aver trovato
l’indirizzo del ricorrente navigando in Internet
consultando casualmente alcuni siti. Il mittente riteneva,
inoltre, di poter utilizzare liberamente l’indirizzo di
posta elettronica in quanto ottenuto da una fonte pubblica.
Sosteneva, infine, di non aver alcuna intenzione di inviare altri
messaggi e di aver cancellato dai propri archivi
l’indirizzo e-mail. Nel provvedimento che definisce il
ricorso, l’Autorità ha ricordato che è
soggetto all’applicazione della legge sulla privacy anche
il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche
quando i dati sono destinati - come avveniva nel caso di specie -
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Il meccanismo
collegato alla e-mail previsto dal sistema "multilevel Mlm"
attiva, invece, per sua natura una comunicazione sistematica di
dati personali degli interessati. Il caso in questione, dunque,
rientra nell’ambito di applicazione della legge 675/1996.
Le giustificazioni addotte dal mittente non erano fondate, ma,
avendo comunque adempiuto alle richieste del ricorrente, il
Garante ha dichiarato non luogo a provvedere, ponendo però
a carico del mittente le spese del ricorso, nella misura
forfettaria di 250 euro. Il caso del sistema "multilevel Mlm"
(reperibile sul sito internet
www.multilevell.supereva.it) è stato affrontato dal
Garante in numerosi altri ricorsi tanto che
l’Autorità ha deciso di avviare specifici
accertamenti di carattere generale sulle caratteristiche del
sistema.
fonte www.garanteprivacy.it