
Fonte: Garante
per la protezione dei dati personali
News Letter 197 del 12 - 18 gennaio 2004
Riportiamo di seguito il testo della news letter relativa:
Il bilancio di un anno di attività
Nel settore privato aziende più grandi iniziano ad
affrontare meglio la legge predisponendo anche “uffici
privacy”, avvalendosi magari di collaborazioni esterne,
mentre aziende medio piccole trascurano di più la materia
ed evidenziano un livello inferiore di adeguamento alla normativa
e agli indirizzi del Garante.
Nella pubblica amministrazione la cultura della privacy stenta ad
affermarsi: processi di lavoro e gestione delle pratiche di
ufficio poco rispettosi della legge sulla tutela dei dati
personali e, in alcuni casi, assoluta noncuranza e
superficialità nel trattamento dei dati.
Questo il quadro che emerge dalle 56 ispezioni che
l’Ufficio del Garante, a cura del Dipartimento vigilanza e
controllo, ha effettuato lo scorso anno nei confronti di
pubbliche amministrazioni e privati. Complessivamente 30 in
più rispetto al 2002.
L’incremento dell’attività ispettiva si
è potuto realizzare anche grazie allo stretto rapporto di
collaborazione con la Guardia di finanza stabilito con il
protocollo siglato nell’ottobre 2002, che prevede uno
stretto rapporto con il Comando Unità speciali del Corpo.
I controlli sono stati originati da segnalazioni di cittadini o
di organi di stampa (48%), che hanno reso necessaria una verifica
sul posto e da ricorsi (42%), dai quali sono emersi profili che
meritavano accertamenti autonomi. Cicli di ispezioni e controlli
incrociati, pari al 10% del totale, sono stati effettuati
d’ufficio per verificare il rispetto della normativa in
determinati settori. Le ispezioni hanno riguardato nel 34% dei
casi le modalità di acquisizione del consenso, soprattutto
nell’ambito delle comunicazioni commerciali indesiderate
via Internet e nel 26% il rispetto della normativa in materia di
videosorveglianza. In un ulteriore 26% dei casi l’ispezione
ha accertato l’origine dei dati personali trattati mentre
nel 12% ha verificato le misure di sicurezza.
Gli interventi recenti sono stati effettuati su tutta la
penisola, anche se in questa fase si sono concentrati nelle
regioni settentrionali e centrali dove sono localizzate in
prevalenza le aziende private controllate. Nel corso delle
attività ispettive sono state accertate numerose
violazioni amministrative e, nel 10% dei casi, si è
proceduto ad inviare segnalazioni all’Autorità
giudiziaria per violazioni costituenti reato quali: il
trattamento illecito di dati personali, la mancata adozione delle
misure di sicurezza, l’inottemperanza ai provvedimenti del
Garante.
Alcune ispezioni hanno consentito inoltre di portare alla luce
gravi inadempienze per l’accertamento delle quali sono
state avviate complesse indagini di polizia giudiziaria ancora in
corso. L’esperienza ha evidenziato anche un buon rapporto
istituzionale con i presidenti dei tribunali competenti per il
territorio che, nei casi in cui occorreva una loro
autorizzazione, hanno accolto tempestivamente con provvedimenti
motivati le richieste dell’Autorità.
Per quanto riguarda il futuro, pubblica amministrazione,
Internet, trattamento informatico dei dati saranno i settori sui
quali maggiormente si concentrerà l’attività
ispettiva del Garante Privacy. All’inizio dell’anno
2004 è stato rafforzato il rapporto di collaborazione con
la Guardia di finanza, con l’obiettivo di incrementare
ancora l’efficacia dell’attività di controllo
dell’Autorità.
Impronte digitali in mensa e in biblioteca
Il Garante interviene contro l’uso indiscriminato da parte
delle pubbliche amministrazioni Stop del Garante all’uso
indiscriminato dei sistemi di rilevazione delle impronte digitali
da parte delle amministrazioni pubbliche.
Occasione per la presa di posizione due casi, uno relativo al
controllo degli accessi degli studenti in una mensa universitaria
e l’altro riguardante il controllo dei dipendenti in una
biblioteca comunale, per i quali l’Autorità (Stefano
Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro
Paissan), fin dall’inizio del procedimento, ha già
ribadito la necessità di evitare l’utilizzo di
strumenti sproporzionati agli scopi che si intende perseguire e
di prevedere rigorose cautele.
Nel primo caso, gli accertamenti sono stati avviati nei confronti
di un ente regionale per il diritto allo studio universitario,
che, secondo notizie di stampa, era in procinto di bandire una
gara di appalto per installare lettori di impronte digitali in
ristoranti e pizzerie convenzionati per controllare che
l’accesso al servizio di ristorazione avvennisse
esclusivamente da parte degli aventi diritto (studenti vincitori
di borse di studio o in particolari condizioni di reddito,
studenti apolidi, etc.).
Ciò perché vi è il sospetto che i ticket
siano ceduti e utilizzati da chi non ne ha diritto, con danno per
l’ente che partecipa alla spesa dei pasti.
Nel secondo caso, gli accertamenti riguardano un comune che
avrebbe invitato tutti i dipendenti, ed in particolare quelli in
servizio presso la biblioteca comunale, a depositare le proprie
impronte digitali per costituire addirittura una banca dati da
utilizzare per la rilevazione delle presenze.
I due procedimenti, che verranno definiti in breve tempo, si sono
resi necessari in considerazione della particolare delicatezza
del trattamento di dati personali ipotizzato, cioè la
raccolta e l’ uso delle impronte digitali. Trattamento che
deve essere effettuato nel rispetto di precise garanzie in
materia di tutela della privacy.
Il Garante intende, anzitutto, accertare se l’uso di un
sistema così invasivo come quello di rilevazione delle
impronte digitali sia, come previsto dalla normativa sulla
privacy, proporzionato alla finalità che si vuole
perseguire, ossia di consentire l’accesso al servizio di
mensa universitaria, di controllare l’orario di servizio
dei dipendenti o l’accesso alla biblioteca comunale da
parte degli aventi diritto.
Entro trenta giorni l’ente universitario e il comune
dovranno fornire al Garante ogni elemento o documento che
permetta di valutare le caratteristiche del progetto. Dovranno
precisare, tra l’altro, per quali motivi non sarebbero
idonei altri sistemi o procedure che creano minori pericoli o
rischi per i diritti e le libertà fondamentali di chi deve
rilasciare le impronte ed indicare le finalità perseguite
nell’utilizzare tali sistemi di rilevazione.
I due enti dovranno altresì specificare le modalità
di registrazione del dato biometrico ed il successivo confronto
dell’impronta digitale registrata con quella rilevata dai
lettori ottici, ed indicare il periodo di conservazione dei dati
personali, le misure di sicurezza adottate e le modalità
di consultazione della banca dati da parte di soggetti
autorizzati.