
A partire dal 1º gennaio 2006 entra in vigore il nuovo Decreto,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale nº 255 del 2 novembre 2005
denominato "Determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo,
previsto dall’articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475.",
che sostituisce il precedente D.M. del luglio scorso
Come illustrato nella relazione tecnica allegata al Decreto stesso, la richiesta di
modifica del sovrapprezzo è motivata da un riscontrato aumento della quotazione del piombo al London Metal Exchange e
della necessità di modificare l’agio riconosciuto per la riscossione del sovrapprezzo.
La modifica prevede essenzialmente una riduzione del 5% degli importi unitari del
sovrapprezzo, al lordo dei costi di riscossione.
Questi i nuovi importi di sovrapprezzo, al lordo del costo di riscossione, in vigore dal 1 gennaio 2006:
* Batterie di avviamento e monoblocchi industriali con capacità fino a 20 Ah --> 0,19 €
* Batterie di avviamento e monoblocchi industriali con capacità da 20 a 95 Ah --> 0,76 €
* Batterie di avviamento e monoblocchi industriali con capacità oltre 95Ah --> 1,52 €
* Elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi capacità --> il sovrapprezzo deve essere
calcolato in funzione della capacità C espressa in AH e della tensione V espressa in Volts.
La formula di calcolo è
la seguente: 0,0025 € * C * V/2