
Fonte: Garante Privacy Newsletter n. 235 del 22/28 novembre 2004
Familiari e amici che vegliano i defunti spiati, ignari, da telecamere nelle camere ardenti.
È successo in Toscana dove gli ispettori del Garante hanno scoperto l’installazione di
telecamere "camuffate" che violavano la riservatezza dei familiari e di
quanti avevano accesso ai locali dove è ragionevole aspettarsi intimità e rispetto.
Gli accertamenti, effettuati nell’ambito di un ciclo di ispezioni per verificare
il rispetto delle regole in materia di videosorveglianza, disposte dal Garante con
il provvedimento generale del 29 aprile 2004, hanno consentito di rilevare che gli
uffici comunali avevano dotato di telecamere a circuito chiuso, che registravano immagini,
l’edificio all’interno del quale vengono allestite camere ardenti per la
veglia dei defunti. Le immagini venivano conservate per 15 giorni. L’attività
ispettiva ha permesso di "scoprire" la presenza di ben 32 telecamere alcune
delle quali erano state installate anche all’interno delle stesse camere ardenti
in modo che fossero celate alla vista del pubblico. Il sistema di videosorveglianza
non era segnalato ai cittadini mediante le informative necessarie previste dal Codice
in materia di protezione dei dati personali.
Agli ispettori del Garante il comune ha spiegato che l’attivazione del sistema
era stata originariamente ordinata in relazione ad alcuni episodi di danneggiamento
avvenuti anni fa a danno di alcune salme. Alla luce degli accertamenti, il Garante
ha verificato che l’installazione non rispettava le norme sulla privacy ed
ha invitato il comune ad attuare spontaneamente il "blocco" dei trattamenti
svolti mediante il sistema di telecamere, in modo da prevenire un provvedimento analogo dell’Autorità.
In particolare, il Garante ha rilevato che la misura risultava sproporzionata rispetto agli
scopi che si intendevano perseguire e che gli stessi tempi di conservazione delle
immagini erano eccessivi rispetto a tali scopi.
Il blocco disposto ha comportato l’immmediata sospensione di tutte le attività
di trattamento dei dati personali, ad eccezione della mera conservazione. In base all’art. 143 del Codice,
il titolare, su invito dell’Autorità formulato prima della definizione del procedimento,
può infatti sospendere spontaneamente le attività di trattamento.
Il comune ha aderito all’invito e ha preferito sospendere esso stesso le attività
di video-sorveglianza presso l’edificio, in attesa che il Garante si esprima
sulla complessiva liceità dei trattamenti svolti ed applichi le eventuali sanzioni.
Navigando per la rete è raro vedere siti aziendali che riportano, altre
all’indirizzo e ai recapiti telefonici, il numero di partita IVA.
Questo però, oltre ad essere una scelta di marketing discutibile,
rende sanzionabile l’azienda a fronte di constatazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Anche se disattesa da parte di molti contribuenti, è tutt’ora in vigore una
disposizione che obbliga i soggetti IVA ad indicare la partita IVA nel proprio sito Web aziendale.
Infatti, stante quanto previsto dal comma 1 dell’art.35 del DPR 633/72 - nella
formulazione introdotta dall’art.2, del DPR 5 ottobre 2001, n.404, il numero di partita IVA
"che deve essere indicato nella home-page dell’eventuale sito web"
DPR n. 404 del 5/10/2001, Art.2 - Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
1. L’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:
"Articolo 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività)" -
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione
nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle
entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a
quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà
invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento
della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni,
nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.