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Familiari spiati nelle camere ardenti. Interviene il Garante

Fonte: Garante Privacy Newsletter n. 235 del 22/28 novembre 2004
Familiari e amici che vegliano i defunti spiati, ignari, da telecamere nelle camere ardenti.
È successo in Toscana dove gli ispettori del Garante hanno scoperto l’installazione di telecamere "camuffate" che violavano la riservatezza dei familiari e di quanti avevano accesso ai locali dove è ragionevole aspettarsi intimità e rispetto.
Gli accertamenti, effettuati nell’ambito di un ciclo di ispezioni per verificare il rispetto delle regole in materia di videosorveglianza, disposte dal Garante con il provvedimento generale del 29 aprile 2004, hanno consentito di rilevare che gli uffici comunali avevano dotato di telecamere a circuito chiuso, che registravano immagini, l’edificio all’interno del quale vengono allestite camere ardenti per la veglia dei defunti. Le immagini venivano conservate per 15 giorni. L’attività ispettiva ha permesso di "scoprire" la presenza di ben 32 telecamere alcune delle quali erano state installate anche all’interno delle stesse camere ardenti in modo che fossero celate alla vista del pubblico. Il sistema di videosorveglianza non era segnalato ai cittadini mediante le informative necessarie previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Agli ispettori del Garante il comune ha spiegato che l’attivazione del sistema era stata originariamente ordinata in relazione ad alcuni episodi di danneggiamento avvenuti anni fa a danno di alcune salme. Alla luce degli accertamenti, il Garante ha verificato che l’installazione non rispettava le norme sulla privacy ed ha invitato il comune ad attuare spontaneamente il "blocco" dei trattamenti svolti mediante il sistema di telecamere, in modo da prevenire un provvedimento analogo dell’Autorità.
In particolare, il Garante ha rilevato che la misura risultava sproporzionata rispetto agli scopi che si intendevano perseguire e che gli stessi tempi di conservazione delle immagini erano eccessivi rispetto a tali scopi.
Il blocco disposto ha comportato l’immmediata sospensione di tutte le attività di trattamento dei dati personali, ad eccezione della mera conservazione. In base all’art. 143 del Codice, il titolare, su invito dell’Autorità formulato prima della definizione del procedimento, può infatti sospendere spontaneamente le attività di trattamento.
Il comune ha aderito all’invito e ha preferito sospendere esso stesso le attività di video-sorveglianza presso l’edificio, in attesa che il Garante si esprima sulla complessiva liceità dei trattamenti svolti ed applichi le eventuali sanzioni.
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Partita IVA in home page per siti aziendali

Navigando per la rete è raro vedere siti aziendali che riportano, altre all’indirizzo e ai recapiti telefonici, il numero di partita IVA.
Questo però, oltre ad essere una scelta di marketing discutibile, rende sanzionabile l’azienda a fronte di constatazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Anche se disattesa da parte di molti contribuenti, è tutt’ora in vigore una disposizione che obbliga i soggetti IVA ad indicare la partita IVA nel proprio sito Web aziendale.
Infatti, stante quanto previsto dal comma 1 dell’art.35 del DPR 633/72 - nella formulazione introdotta dall’art.2, del DPR 5 ottobre 2001, n.404, il numero di partita IVA "che deve essere indicato nella home-page dell’eventuale sito web"
DPR n. 404 del 5/10/2001, Art.2 - Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
1. L’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:
"Articolo 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività)" - I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
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