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L’autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato nuove regole per i soggetti pubblici e privati che intendono installare telecamere e sistemi di videosorveglianza

Il nuovo provvedimento generale, che sostituisce quello emanato nel 2004, introduce importanti novità in considerazione:
- dell’aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale etc.)
- dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze, in particolare in materia di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l’uso di telecamere.
PRINCIPI GENERALI
- I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli, visibili al buio se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.
- I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo, sulla base del modello elaborato dal Garante.
- Le telecamere istallate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
CONSERVAZIONE
- Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di polizia e giudiziarie.
- Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
- Eventuali esigenze di allungamento della conservazione devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE
Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l’obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet Providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.
Sistemi intelligenti: per i sistemi dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. motion detection) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l’infrazione non devono essere inviati al domicilio dell’intestatario del veicolo.
Deposito rifiuti: lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole", per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.
Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. È ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
Istituti scolastici: ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.
Trasporto pubblico: lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).
Web cam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc., si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.
Per un quadro completo sul corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, è possibile scaricare, dal sito del Garante per la Protezione dei dati personali, il provvedimento generale o il comunicato stampa.
Fonte: www.garanteprivacy.it

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