
Fonte: Garante Privacy comunicato stampa 25 luglio 2005
È vietato l’uso generalizzato delle impronte digitali dei
dipendenti per controllare le presenze sul luogo di lavoro.
Tale sistema è troppo invasivo della sfera personale e della
libertà individuale. Per raggiungere lo stesso scopo si
possono adottare altre tecniche più proporzionate ed
ugualmente efficaci.
Con questa motivazione il Garante privacy
con un proprio provvedimento (relatore Mauro Paissan) ha vietato
il trattamento dei dati biometrici ad una industria del settore
costruzioni con circa trecento dipendenti, che intendeva
utilizzare le impronte per controllare gli orari di ingresso e
uscita dei propri dipendenti dai luoghi di lavoro.
L’impresa
intendeva con questo metodo prevenire alcune condotte abusive
(scambio dei badge) e ovviare allo smarrimento delle tessere
magnetiche in uso. "Il provvedimento del Garante – commenta
il relatore Mauro Paissan – chiarisce ancora una volta che
non è lecito l’uso generalizzato e incontrollato dei dati
biometrici. Nel caso specifico, esistono molti altri sistemi
altrettanto rigorosi per controllare gli ingressi nei luoghi di
lavoro, senza mettere a rischio la dignità stessa dei
lavoratori interessati".L’azienda, secondo quanto previsto dal
Codice sulla privacy per questo delicato tipo di trattamento di
dati, aveva presentato all’Autorità una richiesta di
verifica preliminare di conformità alle norme della
tecnologia proposta.
Il sistema prevedeva la raccolta
dell’impronta di ciascun dipendente e la sua trasformazione in un
codice numerico poi memorizzato, senza cifratura, nella banca
dati aziendale. A ciascun ingresso in azienda i lettori
elettronici avrebbero rilevato l’impronta e "letto" il codice da
questa ricavato. Nel corso dell’istruttoria svolta dal Garante
non sono emersi elementi che potessero giustificare la richiesta
di introdurre la rilevazione di dati biometrici, come ad esempio
accessi ad aree dell’azienda che richiedono standard di sicurezza
particolarmente elevati in ragione di specifiche circostanze o
attività svolte.
Il trattamento è risultato, in
altri termini, sproporzionato e non necessario rispetto agli
scopi perseguiti. Forti perplessità sono state sollevate
dal Garante anche per quanto riguarda lo stesso funzionamento del
sistema che non assicurava una rigorosa garanzia di
affidabilità ed integrità dei dati, né
adeguate misure di sicurezza a protezione della rete di
comunicazione elettronica sulla quale i dati sono trasmessi, non
criptati, dai singoli lettori al sistema centrale.
Trattamento
sproporzionato anche per quanto riguarda le modalità
tecniche prefigurate. Alla centralizzazione nella banca dati dei
codici identificativi generati dall’esame dell’impronta, si
sarebbe potuto ovviare, infatti, con la memorizzazione su un
supporto digitale da assegnare al lavoratore e tale da rimanere
nella sua esclusiva disponibilità. Ciò per evitare
gravi ripercussioni per i diritti individuali in caso di
violazione delle misure di sicurezza, di accessi di persone non
autorizzate o comunque di abuso delle informazioni memorizzate.
Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato dalla società
i lavoratori non sarebbero stati liberi di aderire o meno a tale
sistema di rilevazione delle presenze.