
Fonte: Regione
Lombardia
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) il decreto della direzione generale Sicurezza,
Polizia Locale e Protezione civile - la cui attività
è coordinata dall’assessore regionale Massimo
Buscemi - che stanzia 10 milioni 610 mila euro a 900 Comuni
per la realizzazione di progetti finalizzati al raggiungimento di
più alti standard di sicurezza e alla prevenzione di fatti
criminosi.
I finanziamenti riguardano l’acquisizione di nuovi
strumenti tecnologici (sale operative, sistemi di
videosorveglianza, acquisto di palmari, radiolocalizzazione di
apparati radio) di mezzi (autovetture, fuoristrada, scooter),
decorazioni auto (in base alle indicazioni contenute nella nuova
legge sulla sicurezza che prevede fasce catarifrangenti con la
scritta "Polizia Locale"), divise operative, giubbotti
antiproiettile e prolungamenti degli orari di servizio degli
Agenti di Polizia Locale.
Il provvedimento è disponibile sul sito internet della Regione
Lombardia alla voce Burl.
Tre le tipologie dei destinatari dei finanziamenti:
Province, comunità montane e singoli comuni con
popolazione di almeno 10 mila abitanti che abbiano adottato il
regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia provinciale,
montana o municipale
Province, comunità montane e i comuni nei quali si siano
verificati nell’ultimo anno emergenze di
criminalità
Consorzi tra comuni che complessivamente abbiano un numero di 10
mila abitanti o un minimo di 7 addetti di polizia locale
coinvolti nel progetto.
Per la prima tipologia sono stati 112 i progetti finanziati e 126
i Comuni interessati. Per la seconda 14 progetti e 27 i Comuni.
Per la terza 159 iniziative e 747 le amministrazioni comunali
coinvolte.
Dai 184 comuni interessati del 2000, primo anno in cui sono stati
assegnati i contributi regionali, si è passati ai 331 del
2001 e al quasi raddoppio del 2002 (614 comuni) fino ai 900 del
2003.
In particolare, la quota maggiore dei finanziamenti è
stata assegnata alla provincia di Milano (83 i comuni
coinvolti) con un finanziamento di 2 milioni e 666 mila euro,
pari al 25 per cento del totale degli stanziamenti. Seguono la
provincia di Bergamo (35 comuni per 1 milione 574 mila
euro), quella di Brescia (47 Comuni per un milione 433
mila euro), Varese (21 Comuni per 889 mila euro),
Como (23 comuni per 876 mila euro) e Mantova (18
comuni per 856 mila euro).
Più distaccate le province di Pavia (20 Comuni, 802
mila euro assegnati), Sondrio (8 comuni , 417 mila euro),
Lodi (10 Comuni, 397 mila euro), Lecco (11 Comuni,
390 mila euro) e Cremona (9 comuni, 304 mila euro).
Serve il consenso del destinatario anche se il numero
telefonico compare in un elenco pubblico
Intervento del Garante
della Privacy newsletter 27 luglio - 3 agosto
È illecito, tramite fax, inviare pubblicità, o
effettuare ricerche di mercato, o vendite dirette od altre
operazioni di comunicazione commerciale, senza aver prima
acquisito il consenso espresso dell’abbonato
destinatario.
Si tratta di una precisa violazione di legge che lede i diritti
del destinatario - persona fisica, società,
amministrazione - e può comportare anche una denuncia
all’Autorità Giudiziaria.
Il sì dell’interessato a ricevere comunicazioni
commerciali deve essere acquisito anche se il numero telefonico
compare in un elenco cosiddetto pubblico.
La questione è stata nuovamente sollevata con un ricorso
presentato all’Autorità da un Avvocato che aveva
contestato l’invio da parte di una società di
materiale pubblicitario non richiesto al numero di fax del
proprio studio. Il professionista, infastidito dalla
comunicazione commerciale indesiderata, si era rivolto anzitutto
alla società che gli aveva inviato la proposta, ai sensi
della disciplina sulla privacy, opponendosi all’ulteriore
utilizzazione dei propri dati personali e chiedendo di conoscere,
tra l’altro, la loro origine e il nominativo
dell’eventuale responsabile del trattamento.
Insoddisfatto della risposta ricevuta aveva ribadito le richieste
presentando ricorso al Garante. La società, a
giustificazione del proprio operato, dichiarava di aver reperito
il numero di fax da un sito Internet che permette di visualizzare
gli elenchi degli Avvocati di una determinata area geografica e
di averlo usato per pubblicizzare la propria attività
commerciale, ritenendo di poterlo utilizzare liberamente, senza
il consenso dell’interessato, perchè a suo avviso
proveniente da elenchi accessibili a chiunque.
Di diverso avviso il Garante che, nel riconoscere la fondatezza
delle richieste del professionista, disponeva che la
società si attenesse alla normativa, specifica e
inequivoca, che disciplina l’uso del fax in caso di
comunicazioni commerciali, secondo la quale non si può
prescindere dall’acquisire il consenso dell’abbonato
(art. 10 del decreto legislativo n.171/1998, ora art. 130 del
nuovo Codice sulla privacy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo
scorso 29 luglio).
In considerazione, però, delle particolari circostanze
accertate nel corso del procedimento, il Garante ha constatato la
violazione, ma ha ritenuto che non ricorressero nel caso concreto
i presupposti per la denuncia di reato. Poichè, inoltre,
la società ha assicurato di interrompere l’indebito
utilizzo del numero di fax ed ha soddisfatto, anche se in
ritardo, le richieste del professionista, l’Autorità
ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso e ha addebitato
parte delle spese del procedimento alla società.
È stato comunque aperto un distinto procedimento per
l’eventuale applicazione di una sanzione amministrativa,
non risultando che la società abbia informato
l’avvocato sull’uso che avrebbe fatto dei suoi dati
personali. (art. 10, legge n. 675/1996).